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Riforma della Giustizia. Il DDL Vitali «propone» i suggerimenti di Il Jester

Creato il 03 marzo 2011 da Iljester

Riforma della Giustizia. Il DDL Vitali «propone» i suggerimenti di Il Jester

Ovviamente, non credo che Vitali o altri esponenti della maggioranza abbiano letto il mio articolo (profili di imparzialità del giudice e opinioni politiche), quando hanno pensato di proporre almeno una delle misure che andrò a commentare. Però è evidente che la sintonia c’è. Fosse solo che i miei ragionamenti alla fine hanno trovato conferma nel DDL proposto dal deputato.
Ma andiamo a vedere un po’ che cosa prevede questo disegno di legge. Sono quasi certo che alcuni ora parleranno di leggi ad personam, perché ormai, con tutti i guai giudiziari che ha Berlusconi, è parecchio difficile che non vi siano norme del codice penale o di quello di procedura penale che non lo riguardino direttamente o indirettamente. Tanto che si potrebbe arrivare al paradosso che qualsiasi negazione di modifica alla fine si tramuti – per dirla con il compianto Cossiga – in una legge ad personam al contrario. Tralsciando pertanto le prevedibili critiche strumentali, vediamo cosa contiene la proposta di legge.
La proposta più eclatante e pure la meno condivisibile, semplicemente perché non se ne vede a ratio giuridica, è la cosiddetta prescrizione breve, la quale in verità è semplicemente l’effetto di un’altra riforma, e cioè di quella che prevede l’applicazione delle attenuanti generiche (pure prevalenti sulle aggravanti contestate) agli ultrasessantacinquenni. In altre parole, il giudice – per coloro che hanno compiuto 65 anni e sono incensurati – dovrà applicare le attenuanti generiche automaticamente. La conseguenza è la riduzione dei termini di prescrizione del reato. Ecco perché si parla di prescrizione breve.
Vi è però un’altra proposta decisamente più interessante. Come dicevo più su, sembra quasi che chi ha presentato questo DDL (la cui matrice originale però risalirebbe al 2001), abbia letto il mio articolo dove parlo dell’opportunità di introdurre fra i casi di astensione e ricusazione del giudice anche quei comportamenti o manifestazioni di pensiero, ovvero adesioni a movimenti o ad associazioni che determinino fondato sospetto di recare pregiudizio all’imparzialità del giudice. È chiaro infatti che se è intangibile e incontestabile che il giudice (e più in generale il magistrato) abbia il diritto di aderire ad associazioni o manifestazioni di pensiero, appare altrettanto intangibile e incontestabile che il principio dell’imparzialità – principio tutelato costituzionalmente dall’art. 111 cost. – non possa essere sacrificato davanti al primo. Altrimenti verrebbe completamente svilita la funzione giurisdizionale. Naturalmente questo non significa che sia legittima qualsiasi richiesta di ricusazione o astensione che sia fondata sul sospetto di parzialità dettata dal diritto anzidetto. È necessario un rapporto di causalità, quantomeno nei termini maggiormente evidenti: se io giudice partecipo a una protesta contro una riforma operata dal signor Pinco Pallino, e poi ne divento suo giudice in un procedimento penale, è chiaro che il rapporto sussiste, e dunque il «sospetto» è legittimo. Diverso è il caso nel quale il predetto giudice partecipa a una manifestazione che nulla ha a che vedere con le azioni politiche del signor Pinco Pallino.
Vi è però una terza proposta assolutamente interessante, ed è quella di devolvere alla Corte d’Assise tutti i giudizi che riguardano i magistrati. La ratio è chiara ed è evidente: la Corte d’Assise è composta da un collegio misto di giudici togati e giudici popolari. Per cui, la garanzia che il giudizio sia effettivamente imparziale è maggiore per la presenza dei giudici popolari. Sempre alla Corte d’Assise, poi, verrebbero attribuiti diversi reati contro la pubblica amministrazione, tra cui certamente i più gravi: la corruzione e la concussione.
La quarta ipotesi infine prevede l’inutilizzabilità degli atti in tutti i casi in cui il PM non eserciti per tempo l’azione penale, o perché è decorso il termine stabilito dalla legge o fissato dal giudice per le indagini preliminari. In altre parole, in queste due ipotesi, gli atti prodotti fino a quel momento non potranno essere utilizzati in altri procedimenti penali.


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