riforma pensioni, le regole sulla tracciabilità
Dal 2012 sarà impossibile ritirare pensioni per importi superiori ai 980 euro: necessario l’accredito su c/c
La riforma delle pensioni è già un tabù per molti anziani, preoccupati per le nuove modalità di ritiro. La manovra Monti, nei punti che riguardano la “tracciabilità”, impedisce che siano erogati importi in contante superiore ai mille euro. Dunque dal 2012 sarà impossibile ritirare pensioni per importi superiori ai 980 euro, i quali dovranno necessariamente essere acreditati suun conto corrente.
Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: “30 settembre 2011″ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011″.
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 500 euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
