Riforma professioni: assicurazione professionale obbligatoria

Da B2corporate @b2corporate
I neo-laureati, che lavorano spesso solo saltuariamente, con prestazioni occasionali o anche, come spesso succede, senza retribuzione adeguata, sono tenuti al pagamento della polizza RC professionale nella stessa misura di un professionista "navigato". Ed è inutile sottolineare quanto gravoso possa essere per loro l'onere di questa (ulteriore) spesa ad inizio carriera! Ma se a prima vista il Dpr sembra coinvolgere i professionisti di qualsiasi settore, leggendo tutte i capi e gli articoli, si scopre che esistono eccezioni, come nel caso degli ingegneri, che hanno obblighi leggermente diversi rispetto ad altri professionisti: ad esempio possono evitare di stipulare la polizza tutti gli ingegneri che dimostrino di non esercitare concretamente la professione e di non firmare progetti.
 
Cosa dice il decreto?
Nel corso del 2012, l’allora Governo presieduto dal prof. Mario Monti, ha emanato un decreto che ha l’obiettivo di regolamentare il rapporto tra professionisti e clienti nel caso in cui i primi, dovessero fornire prestazioni e servizi non corretti con conseguente problematiche per i secondi. Nello specifico, il decreto evidenzia i casi nei quali è prevista l’obbligatorietà di una assicurazione professionale, in maniera tale da tutelare sia il professionista che fornisce la prestazione e sia il cliente che ne usufruisce. Il decreto, inserito all’interno della cosiddetta Riforma delle Professioni, è entrato in vigore a partire dallo scorso 13 agosto 2013 e rimarca chiaramente, come ogni professionista sia tenuto a stipulare con una qualsiasi agenzia di assicurazione, una polizza RC professionale per i possibili danni causati durante lo svolgimento della professione.
Quali categorie sono obbligate a stipulare la polizza?
Entrando nel merito del decreto si evince come l’obbligatorietà non è estesa a tutti le categorie in maniera indiscriminata, e come le sanzioni previste per i professionisti non siano uniforme ma varino, a seconda di quanto stabilito dai codici deontologici della rispettiva categoria. Chiaramente, questo strumento è piuttosto importante, in quanto regolamenta in maniera opportuna, il rapporto tra il professionista ed il proprio cliente che quindi può fare affidamento su maggiori garanzie sulla qualità del servizio richiesto o quanto meno essere congruamente risarcito qualora dovesse riceverne danni. L’altra faccia della medaglia è quella relativa ai costi del premio annuale da corrispondere all’agenzia per la polizza assicurativa. Da quanto si apprende da studio del settore, la buona notizia è che essi sono, a differenza di quanto avviene nel settore automobilistico, piuttosto uniformati variando con percentuali davvero irrisorie. Tuttavia, il premio assicurativo è comunque un costo che potrebbe gravare alla fine sulla parcella che il professionista presenta al consumatore per il lavoro svolto. A tal proposito, per trovare maggiori informazioni sulla stipula e la migliore assicurazione professionale è possibile visitare il sito Comparameglio da dove visionare le polizze di interesse secondo la categoria di appartenenza (ingegneri, architetti, periti industriali, …).
Cerchiamo di capire nello specifico cosa prevede il decreto d.p.r. 137/2012 che come abbiamo accennato in precedenza, è stato inserito nella cosiddetta Riforma delle Professioni. Esso obbliga il professionista ad avere una copertura assicurativa verso gli eventuali danni arrecati ai propri clienti durante lo svolgimento dell’attività. Tuttavia, c’è da sottolineare come tale polizza non preveda la copertura rispetto le sanzioni dirette imposte al professionista.
L’obbligatorietà di stipulare la suddetta polizza è stata estesa, in pratica, a tutte le categorie di professionisti con l’eccezione dell’ordine degli avvocati e quello dei medici.
Per i professionisti del settore sanitario è stata prevista una proroga che trasla al 13 agosto 2014 l’entrata in vigore della riforma. Una piccola precisazione va fatta per quanto riguarda l’ordine degli ingegneri per i quali l’obbligo di sottoscrizione della polizza è conseguente all’esercizio o meno della relativa attività di libero professionista. Nello specifico è fatto obbligo dotarsi della polizza assicurativa nel caso che l’ingegnere sia iscritto al relativo ordine ed eserciti concretamente la libera professione. Infine, nel decreto è stato evidenziato come il professionista sia tenuto a informare il cliente sulla polizza sottoscritta ed in particolare sui massimali della copertura, sulla franchigia e quant’altro.

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