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RIGETTO di CITTADINANZA ITALIANA – Il caso dei precedenti penali

Creato il 21 febbraio 2013 da Giornalismo2012 @Giornalismo2012
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-Di Mara Formaggia

Tra i motivi di rigetto della concessione della cittadinanza italiana troviamo i precedenti penali, questa casistica riguarda sia le domande per matrimonio sia quelle per residenza. Nel caso di domanda per matrimonio a volte piccoli precedenti penali non sono un ostacolo per la concessione della cittadinanza, ma in questo caso il rilascio è discrezionale.
Quindi, in caso di precedenti penali, per non vedersi rigettata la propria domanda di concessione, è importante richiedere prima una riabilitazione penale al tribunale di sorveglianza di riferimento.
Tutti nella vita possono aver compiuto degli errori, una volta pagato il proprio debito con la giustizia, rimangono una questione del passato, ma nella realtà di fatto un passato sbagliato rimane come una macchia nera che emerge ogni qualvolta viene chiesto un certificato penale. Lo stato concede comunque una possibilità, gli errori commessi non vengono cancellati, ma è possibile richiedere la riabilitazione penale, ovvero dimostrando di essere meritevoli e riconosciuti di essere diventati una persona per bene ed onesta il giudice concede al richiedente una riabilitazione penale che comporterà nei fatti una cancellazione dei reati dal casellario giudiziario.
Ottenuta la riabilitazione penale non ci saranno ostacoli, se sono soddisfatti tutti gli altri requisiti, per la concessione della cittadinanza italiana.
Per richiedere la riabilitazione penale ci sono comunque dei requisiti che bisogna possedere, inanzitutto essere una persona con dimostrati segni di ravvedimento da errori compiuti nel passato ed inoltre le condizioni minime sono le seguenti:

• siano trascorsi almeno 3 anni, 8 anni se vi è stata dichiarazione di recidiva (art. 99 commi 2, 3, 4), 10 anni se vi è dichiarazione di delinquenza abituale (artt. 102- 103), o di delinquenza professionale (art. 105), o di delinquenza per tendenza (art. 108); dal momento in cui la pena è estinta, cioè da quando è terminata l’espiazione della pena inflitta con la sentenza per la quale si vuole essere riabilitati (fine pena per il detenuto), o è intervenuto il pagamento della multa/ammenda in caso di condanna a pena pecuniaria, o dalla data del passaggio in giudicato (irrevocabilità) della sentenza in caso di pena sospesa;
• durante il periodo la condotta sia stata buona (non ci devono essere denunce o pendenze in corso);
• devono essere stati risarciti i danni alle parti lese (indipendentemente dalla loro costituzione come parte civile);
• il richiedente non deve essere stato sottoposto a misura di sicurezza (o la misura di sicurezza deve essere stata revocata) e deve aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno), salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempiere;
• siano state pagate le spese processuali.

Va redatta domanda in carta semplice ed è possibile farla personalmente oppure affidandosi ad un legale di fiducia, anche avvalendosi del gratuito patrocinio se si è nelle condizioni economiche per accedervi. E’ importante integrare della documentazione attestante il ravvedimento della persona condannata, ad esempio dimostrando il proprio percorso lavorativo, di volontariato, insomma tutto quello che è utile per manifestare il cambiamento del soggetto interessato e l’inserimento nella società.

La domanda va presentata al Tribunale di Sorveglianza esistente nel distretto in cui la persona ha la residenza.
Per i residenti all’estero è competente il Tribunale di Sorveglianza del luogo dell’ultima residenza o luogo di condanna.

Richiedere la riabilitazione penale è utile oltre che per la cittadinanza anche per questioni lavorative oltre ad avere un riscatto con la società.


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