Può essere rinviata la decisione sulla richiesta di rilascio di permesso di costruire avanzata in un Comune retto da un Commissario straordinario? Può, in altri termini, lo stesso Commissario procrastinare la decisione, rimandando la decisione a futuri organi consiliari che saranno eletti a breve distanza?
È questo il tenore di una domanda giunta alla Redazione della rivista L’Ufficio Tecnico, per la quale curo insieme ad altri autori la rubrica dedicata ai quesiti e che voglio condividere anche sulle Pagine di Ediltecnico.it.
Dunque è possibile oppure no rinviare una decisione sul permesso di costruire? La risposta è negativa e, per supportare la nostra tesi, ci viene in aiuto proprio una recentissima sentenza del T.A.R. Veneto (sentenza n. 741 del 23 maggio 2013).
In base al dettato normativo e ai principi generalmente riconosciuti (T.A.R. Lombardia 3934/2009, T.A.R. Calabria 851/2001), il Commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 141 TUEL (d.lgs. 267/2000) è l’organo chiamato a reggere l’ente locale a seguito dello scioglimento del consiglio comunale in sostituzione degli organi ordinari e adotta tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo dell’ente locale fino alla ricostituzione degli organi elettivi.
Eventuali limitazioni devono essere dettate, caso per caso, dal provvedimento di nomina.
Pertanto, i poteri del Commissario si estendono a tutti gli atti di gestione dell’ente stesso, siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazione; con la conseguenza che non è soggetto alla limitazione, prevista per i consigli comunali, ai soli atti di carattere urgente, nel periodo prossimo al rinnovo dell’organo, trattandosi di limitazione che trova la propria ratio nella necessità di evitare che l’organo elettivo incida sulla formazione della volontà degli elettori.
Di conseguenza, è illegittima la non decisione sulla richiesta di rilascio del permesso di costruire, motivata dall’imminenza delle nuove elezioni che determineranno i nuovi organi di governo locali