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Rinegoziazione del mutuo

Creato il 28 febbraio 2012 da Mutuonews

Rinegoziazione mutuo

Cos’è la rinegoziazione del mutuo?


La rinegoziazione del mutuo è quella pratica che permette di modificare le condizioni contrattuali sottoscritte al momento dell’apertura del prestito, tramite un accordo bidirezionale tra banca e mutuatario. In genere la banca va incontro al cliente che ha impossibilità a ripagare il finanziamento affinché questo non divenga insolvente ed al fine di evitare la surroga del mutuo, pratica che la banca è obbligata ad accettare e che comporta la perdita del cliente visto che si tratta di un’operazione di portabilità del mutuo.
In seguito all’attuazione dell’intesa Abi-Tremonti anche la rinegoziazione è divenuta una pratica obbligatoria che la banca deve concedere al cliente. Secondo quanto previsto dal , fino al 31 dicembre 2012, per i clienti che avranno Isee sino a 35 mila euro e per debitori in regola con le rate del finanziamento sarà possibile rinegoziare i mutui, a patto che la somma finanziata in origine non superi i 200 mila euro e che lo scopo del prestito sia l’acquisto o la ristrutturazione di una abitazione, il tasso e la rata siano variabili.

Quali sono i costi della rinegoziazione del mutuo?
La pratica è totalmente gratuita visto che si tratta solo di una modifica contrattuale interna al mutuo stesso e non dell’estinzione e apertura di una nuova ipoteca.
Quali sono i parametri  modificabili?
Con la rinegoziazione è possibile modificare il tipo di tasso, la durata del mutuo e lo spread.
E la rinegoziazione con la rata calmierata?
La rinegoziazione con la rata calmierata è un particolare tipo di rinegoziazione, applicato nel 2009 a causa dell’esagerazione dei costi di sostenimento del mutuo, a chi non poteva più chiedere la rinegoziazione poiché era già in ritardo con i pagamenti e rischiava di divenire insolvente.
Tale opzione prevedeva la riduzione delle rate e la modifica del tasso da variabile a fisso, tenendo presente le fluttuazioni del 2006. La differenza tra la rata dovuta in base all’andamento dei mercati e la rata ridotta arrivava ad un risparmio mensile di oltre 100 euro, che però erano addebitati su un conto accessorio su cui continuavano a maturare interessi al tasso fisso pari all’IRS a dieci anni, maggiorato di uno spread fino a 0,50%.

Il rimborso di tale conto inizierà subito dopo l’estinzione del mutuo.
Se però nel corso del mutuo i tassi dovessero ridursi il conto accessorio potrebbe anche annullarsi.

Con la rinegoziazione prevista dal piano incentivi, da effettuare entro il 31 dicembre 2012, si passerà ad un tasso fisso calmierato. Si dovrà calcolare, infatti, il tasso non superiore a quello che si ottiene in base al minore tra l’Irs in euro a 10 anni e l’Irs in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell’Irs per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo. Oltre al beneficio sul tasso, debitore e banca potranno anche allungare il periodo di rimborso del mutuo al massimo per ulteriori cinque anni, sempre che la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non diventi superiore a 25 anni.


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