L’Agenzia delle entrate, con risoluzione nr. 43/E del 12 aprile scorso ha stabilito che: “sono detraibili, gli interessi passivi relativi all’acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione dell’abitazione principale risultanti dal piano di ammortamento del mutuo originario, indipendentemente dalla circostanza che siano corrisposti mediante il conto corrente accessorio nonché quelli derivanti dal conto corrente accessorio, nel limite, naturalmente dell’importo di euro 4.000 previsto dalla legge”.
La risoluzione in questione nasce da un quesito posto dall’ABI: a seguito di una convenzione firmata nel 2008 da Abi e ministero dell’Economia e delle Finanze, è possibile rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 28 maggio 2008 e finalizzati all’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale.
La rinegoziazione del mutuo a tasso variabile
“La rinegoziazione, trasforma l’originario mutuo a tasso variabile in un prestito a rata fissa, spostando in avanti nel tempo la sua scadenza. La differenza tra la rata dovuta in base al piano di ammortamento iniziale stabilito con la banca e quella rinegoziato viene addebitata su un altro conto, il conto di finanziamento accessorio, appunto.
Alla data di scadenza originaria del mutuo, l’eventuale debito che risulta dal conto accessorio per effetto delle differenze tra rate originarie e rate rinegoziate, viene rimborsato dal cliente con rate costanti uguali a quelle definite con la rinegoziazione.
Il conto di finanziamento accessorio rappresenta per il mutuatario un debito nei confronti della banca, produttivo di interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso annuo più favorevole per il cliente tra quello che si ottiene in base al tasso di interesse fisso (IRS) a dieci anni, maggiorato di uno spread massimo di 0,50 punti percentuali, e
quello contrattualmente previsto, come determinati alla data di rinegoziazione”.
Pertanto, l’ABI “chiede se gli interessi passivi che maturano sul conto accessorio siano detraibili ai fini Irpef ai sensi dell’articolo 15, lettera b) del Tuir e chiede, altresì, quale tipo di attestazione debbano produrre a tal fine gli enti mutuanti”.
Perchè gli interessi del conto accessorio sono detraibili
Secondo l’Agenzia, la causa della rinegoziazione coincide con quella del contratto di mutuo per il quale trova applicazione l’articolo 15, comma 1, lettere b), e comma 1-ter del Tuir.
Quest’ultima norma prevede la detrazione dall’imposta lorda del 19 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti, rispettivamente, per l’acquisto e la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
“Dagli articoli 3, 4 e 5 della Convenzione, emerge che l’accensione del finanziamento accessorio non comporta per il cliente la formulazione di un nuovo piano di ammortamento del mutuo originario le cui rate continuano ad essere addebitate con le scadenze e secondo l’importo stabilito nell’originario piano di ammortamento concordato con la banca.
Inoltre, si ricorda che le operazioni di rinegoziazione e di portabilità dei mutui sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.
Pertanto, continua la risoluzione, “la ratio della rinegoziazione è tesa a consentire al mutuatario in difficoltà a causa della crisi che ha colpito il settore finanziario, di corrispondere una rata non più esposta alle fluttuazioni dei tassi di interesse.
L’accensione di un conto di finanziamento, parallelo ed accessorio rispetto al contratto di mutuo originario, essendo strumentale al raggiungimento del fine preordinato dal legislatore, può considerarsi fiscalmente neutrale”.
Certificazione degli interessi
Infine, conclude la risoluzione, “gli istituti bancari, nel compilare l’attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, dovranno certificare l’importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio”.
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