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Rivalutazione aree fabbricabili, ecco il comportamento da adottare

Creato il 16 ottobre 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Rivalutazione aree fabbricabili, ecco il comportamento da adottare

Secondo l’Agenzia delle Entrate chi non ha edificato nei 5 anni inizialmente previsti può ancora beneficiare degli effetti della disciplina.

Con la risoluzione n. 94/E dell’11 ottobre l’Agenzia ha fornito precisazioni sul corretto comportamento da adottare, alla luce della proroga decennale per l’edificazione nelle suddette zone, introdotta dal decreto “milleproroghe” per il 2012 (Dl 216/2011).

Nella risoluzione l’Agenzia risponde all’interpello di una società che non aveva provveduto a costruire entro il termine di cinque anni allora previsto dalla legge n. 266/2005. Di conseguenza, aveva utilizzato il credito d’imposta derivante dalla “sostitutiva” versata a suo tempo e ricondotto le evidenze fiscali alla situazione esistente prima della rivalutazione stessa. Chiedeva quindi chiarimenti, alla luce della proroga decennale introdotta con il Dl 216/2011, sui comportamenti adottati e su quelli eventualmente da adottare.

In questo caso, precisa l’Agenzia, se la società non ha intenzione di fruire del nuovo termine decennale per la rivalutazione delle aree fabbricabili, non è tenuta a ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio, il saldo attivo rimane una posta non vincolata e ha diritto al riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva versata.

Se invece, è interessata a beneficiare della proroga, deve procedere al versamento del credito d’imposta maturato a decorrere dal 1° gennaio 2011 e utilizzato in compensazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012, senza applicazione di sanzioni e pagando soltanto gli interessi nella misura del saggio legale (2,5% annuo a decorrere dall’1 gennaio 2012).

Il riversamento del credito d’imposta dovrà avvenire tramite modello F24, indicando il codice tributo “1812” (lo stesso istituito per versare l’imposta sostitutiva) e, come anno di riferimento, il 2011.

Fonte: Fisco Oggi


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