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Roma - lazio: si ripete!

Creato il 08 marzo 2012 da Calciodonne

cartellino-rossoIl derbissimo della Capitale tra Roma e Lazio, terminato con la vittoria delle aquilotte per 2 a 1, è da ripetere! La decisione è stata deliberata dal G.S. che ha accolto il ricorso della società giallorossa.
Succede raramente, che l'arbitro ammetta il proprio "errore tecnico" e la sua ammissione permetta la ripetizione della gara. Un Di seguito riporto il comunicato ufficiale emesso in data odierna.

GARE DEL 18/ 2/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 18/ 2/2012 ROMA CALCIO FEMMINILE - LAZIO CALCIO FEMMINILE
- Letti gli atti ufficiali, il reclamo della società ASD Roma, nonché il supplemento di referto, peraltro pervenuto prima che ne fosse fatta richiesta, verificata la ritualità del gravame, osserva:
- Che la società ASD Roma ha proposto reclamo innanzi a questo GS ai sensi dell'art. 17 co. 4 del CGS lamentando il non regolare svolgimento della gara in quanto la calciatrice n. 5 SAVINI Federica della soc. Lazio Calcio Femminile veniva ammonita al minuto 89 del secondo tempo ed essendo già stata ammonita al minuto 19 del I tempo andava espulsa per doppia ammonizione. Il Direttore di gara, Sig.
Manuel VOLPI, invece non provvedeva all'espulsione, atto dovuto a norma di regolamento, e riprendeva il gioco mantenendo la parità numerica in campo. A parere della reclamante tale situazione si protraeva e giunto al minuto 90° il Direttore di gara concedeva ulteriori 3 minuti di recupero; solo al minuto 92°, secondo l'ASD Roma su segnalazione di una propria dirigente, il Direttore di gara interrompeva il gioco e procedeva alla notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione. La gara poi riprendeva sino al minuto 93° per poi essere dichiarata conclusa dal Direttore di gara. A sostegno delle proprie ragioni la reclamante allegava DVD con filmato della gara, del quale era a chiedere al Giudice Sportivo la visione e l'acquisizione come mezzo di prova, chiedendo altresì di essere ascoltata in qualità di parte.
- Che il Direttore di gara, viceversa, sosteneva che la seconda ammonizione era stata comminata al minuto 46° del secondo tempo ma non si avvedeva che si trattava della seconda ammonizione e Trascorso un minuto circa veniva avvertito dall'AA n. 1 e quindi provvedeva alla notifica del provvedimento di espulsione.
- Che nel supplemento nulla aggiungeva di rilevante, con alcune valutazioni soggettive esorbitanti dalla sua competenza e comunque non di rilievo Preliminarmente si rileva che:
- esula dai poteri istruttori del Giudice Sportivo il poter procedere all'audizione delle parti, la relativa istanza pertanto non può essere accolta;
- il DVD allegato non da piena garanzia tecnica e documentale delle immagini televisive, requisito necessario ai fini dell'utilizzo del medesimo quale prova televisiva;

.

- l'uso della prova televisiva, in ogni caso, è primariamente finalizzato all'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, nonché consentito nel caso del cosiddetto "errore di persona";
- avendo il Direttore di gara ammesso l'errore, inerente la calciatrice della società Lazio Calcio Femminile SAVINI Federica, già sanzionata da codesto organo giudicante per il relativo provvedimento di competenza, la fattispecie non rientra tra le ipotesi nelle quali è ammessa la prova televisiva;
- come acclarato dagli atti ufficiali, è dimostrato che nella fattispecie in esame l'errore commesso dall'arbitro è da lui ammesso, riconosciuto e accertato. L'unica discrepanza è sul tempo effettivo
per il quale sarebbe perdurata la parità numerica delle calciatrici in campo a seguito della mancata espulsione;
- ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CGS spetta all'organo di Giustizia Sportiva la valutazione se l'errore del Direttore di gara possa o meno aver influito sul regolare svolgimento della gara, a seguito della sua
omissione di non aver provveduto tempestivamente all'espulsione dovuta, comportando l'alterazione degli equilibri tecnici che la corretta applicazione del regolamento e delle norme del giuoco calcio avrebbero comportato.
Tutto ciò premesso, delibera di accogliere il reclamo della società ASD Roma dichiarando irregolare la gara in oggetto; infatti, al di là delle eventuali discrasie temporali, anche nel far prevalere quanto
dichiarato nel referto dal Direttore di gara, dotato della cosiddetta "fede privilegiata", in merito alle sue valutazioni tecniche, non possono ritenersi apprezzabili le valutazioni di gioco fatte dall'arbitro medesimo, che son da ritenersi esorbitanti dalla fede privilegiata riconosciuta dal CGS in quanto non rientranti tra le competenze tecniche proprie del Direttore di gara e quindi nelle sue competenze specifiche. Anzi, proprio in considerazione del punteggio di 2 - 1, ossia una sola rete di vantaggio, in favore della Società Lazio Femminile al momento dei fatti in narrativa, come da esperienza comune, non risulta infrequente la modifica del risultato in un tempo anche inferiore a quello indicato dal Direttore di gara e trascorso con la presenza irregolare della calciatrice illegittimamente non espulsa sul terreno di giuoco. Di talchè, l'affermazione che nel breve tempo residuo non sarebbe potuto variare il risultato finale della gara apparirebbe apodittica. Rileva, altresì, la circostanza di essere i fatti accaduti in prossimità del termine della gara, in un periodo, pertanto, notoriamente di maggior rilievo agonistico quando il risultato sia in bilico; anche per la peculiarità tecnica/agonistica della gara in esame.
In conclusione, il tempo residuo successivo alla "dovuta" espulsione indicato dal Direttore di gara è già da ritenersi apprezzabile ai fini del potenziale mutamento del risultato finale.
PQM
Accogliendo il ricorso della soc. ASD Roma dispone ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CGS la ripetizione della gara e rimette gli atti alla Divisione Calcio Femminile per gli adempimenti di competenza.
Pubblicato in Roma il l'8 Marzo 2012 ed affisso all'albo della Divisione Calcio Femminile.

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