Ai sensi dell’art. 2712 c.c., le copie fotografiche di scritture hanno la stessa valenza delle autentiche, se la loro efficacia è attestata da un pubblico ufficiale oppure non è disconosciuta espressamente. Il disconoscimento della conformità di una copia all’originale deve avvenire con i tempi e le modalità stabiliti dagli artt. 214 (disconoscimento della scrittura privata) e 215 (riconoscimento tacito della scrittura privata) c.p.c., dovendo il disconoscimento essere chiaro, esplicito e tempestivo.
Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 01 luglio 2014, n. 14893
Teramo, 04 Luglio 2014 Avv. Annamaria Tanzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA