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Se andate al lavoro in moto attivate il rischio elettivo

Da Max Draper @maxmoto1975

In caso di incidente in moto o scooter mentre andiamo al lavoro, si rischia di non ricevere l’indennizzo di infortunio sul lavoro. Ciò è dovuto al cosiddetto “rischio elettivo”, che consiste in un’azione pericolosa, deliberatamente messa in atto dal lavoratore senza alcuna necessità o nesso con l’attività lavorativa, e che in quanto tale esclude gli infortuni da ogni possibilità di indennizzo.

In particolare per quanto concerne gli infortuni in itinere, diverse sono le ipotesi di rischio elettivo che si possono configurare, ad esempio quando il lavoratore, pur disponendo di un servizio di mensa aziendale interna, o di locali convenzionati nelle vicinanze, decide comunque di non avvalersene, e di recarsi a casa propria per mangiare; oppure quando il lavoratore, senza alcuna esigenza o necessità di tipo lavorativo, ma solo per propria comodità, decide di recarsi al lavoro utilizzando un mezzo di trasporto privato (bicicletta, motorino, moto, auto, ecc.). Ovviamente gli incidenti che accadono in siffatte condizioni non possono essere considerati infortuni sul lavoro, e sono quindi esclusi dall’indennizzo da parte dell’assicurazione obbligatoria.

Se andate al lavoro in moto attivate il rischio elettivo

Sempre perché causati da ipotesi di “rischio elettivo”, sono esclusi dall’indennizzo quali infortuni in itinere, gli incidenti che accadono a causa dell’abuso di sostanze alcoliche o di psicofarmaci, dell’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, della partecipazione a gare illegali di velocità, del percorrere strade inagibili, oppure della guida senza patente, così come espressamente previsto dall’art. 12 del D. Lgs. 38/2000.
Vale certamente la pena di sottolineare il fatto che ogni e qualsiasi valutazione in merito al
riconoscimento degli incidenti stradali quali infortuni in itinere, e la conseguente ammissione
all’indennizzo da parte dell’assicurazione obbligatoria, rappresentano esclusivi diritti/doveri
istituzionali dell’Inail, e quindi a carico di datori di lavoro e committenti incombe soltanto l’obbligo di inoltrare in ogni caso, ai sensi dell’art. 53 del DPR 1124/65, la prevista denuncia di infortunio, e successivamente, se richiesto, di fornire ulteriori dati e notizie con l’apposito questionario integrativo che in queste ipotesi l’Inail richiede, per conoscere a fondo le cause e circostanze in cui gli incidenti si sono verificati.”

Io uso la moto o l’auto.. il cavillo è se mi succede qualcosa con la moto, mi sentirò dire: “è un mezzo ludico, il tragitto che percorre lo poteva fare con l’auto, quindi con maggiroe sicurezza”

qui ecco i link per approfondire:

Previdenza

infortunio in Itinere

Corte di Cassazione


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