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Se non è attentato alla Costituzione

Creato il 24 luglio 2014 da Malvino
Non so se c’è qualcuno che abbia tenuto il conto delle volte che Giorgio Napolitano ha esorbitato dalle prerogative che gli sono attribuite dall’art. 87 della Costituzione, ma a naso direi abbia stracciato ogni record. Si obietterà che l’ha fatto in modo meno plateale di qualche suo predecessore al Quirinale, ma direi che questa debba essere considerata una aggravante più che una attenuante. Si potrà altresì obiettare che il suo costante esorbitare abbia trovato ragione di necessità a fronte dei pericolosi vuoti lasciati dall’iniziativa politica dei partiti, dallo stallo degli esecutivi a fronte di una crisi senza apparente via d’uscita, dall’attività legislativa del Parlamento ridotta alla stanca e pigra vidima della decretazione d’urgenza, eccetera, ma ammesso e non concesso che l’abbia fatto coi migliori intenti – ripeto: ammesso e non concesso – è innegabile che tutto il suo operato abbia avuto articolazione e disegno, attribuendosi con ciò un ruolo che non gli spettava. Obiezione che in qualche modo include queste due e rigetta le rispettive controbiezioni invocando in suo supporto una fattispecie di dottrina è quella che richiama alla cosiddetta Costituzione materiale: in pratica – si può obiettare – che il Presidente della Repubblica «rappresent[i] l’unità nazionale» può intendersi nel senso che egli debba o comunque possa, se vuole, operarsi nel darle l’assetto che gli sembri più stabile, che «indic[a] le elezioni delle nuove Camere [che poi se vuole] può sciogliere» debba o comunque possa intendersi nel senso che tale facoltà possa avere funzione di indirizzo dell’attività legislativa, che a lui spetti «promulga[re] le leggi ed emana[re] i decreti aventi valore di legge» debba o comunque possa intendersi nel senso che abbia diritto ad esprimere un parere vincolante in merito, eccetera. È obiezione che con gli adattamenti del caso è stata ripetutamente sollevata per ogni altra figura istituzionale, quasi sempre con fine dichiarato di rendere più elastica la lettura della norma costituzionale, come per attualizzarla senza sottoporla ad emendamento formale. Bene, non è stato proprio questo a creare aree di sovrapposizione tra i poteri dello Stato che hanno legittima forza solo quando sono correttamente distinti? E non è stata proprio questa eccessiva elasticità a creare quei vuoti di responsabilità che hanno così spesso portato al collasso dell’architettura istituzionale? Se oggi a questo vero e proprio dissesto si cerca di porre un rimedio con riforme costituzionali che hanno la pretesa di rattoppare un tessuto qui logoro e lì lacerato senza porsi alcun problema sul fatto che la trama abbia ad esserne stravolta, per giunta su iniziativa del Governo, a colpi di maggioranze non qualificate per una fase costituente, e in fretta, e in forza di un’agenda che ha del surrettizio non meno che dell’abborracciato, reclutando pacchetti parlamentari di nominati sotto ricatto e minaccia, la responsabilità remota è di tutti, quella prossima – e perciò efficace – è di chi ha condotto a questi passi sconsiderati. Se non è attentato alla Costituzione – cos’è? 

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