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SENTENZA Cassazione La mancaza del titolo esecutivo non inficia l’acquisto dell’immobile pignorato.

Da Maurizio Picinali @blogagenzie

GIURISPRUDENZA sotto un estratto DELLA RECENTE sentenza CASSAZZIONE sez. unite, 28 novembre 2012, n. 21110.

«Il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo».

SENTENZA Cassazione La mancaza del titolo esecutivo non inficia l’acquisto dell’immobile pignorato.
«...la mancanza del diritto ad agire condiziona l’esito del procedimento ma non rende nulli gli atti attraverso i quali esso si è esplicato. Ciò significa che il terzo acquirente o assegnatario del bene pignorato, il quale è estraneo al rapporto intercorrente tra il preteso creditore e l’esecutato, deriva il suo diritto da un atto - o meglio, da una sequela di atti culminanti nel decreto di trasferimento - la cui validità non è qui in discussione. La vendita forzata produce un trasferimento per atto tra vivi, operante sul piano del diritto sostanziale, sotto molti aspetti (pur con le note differenze di regime) assimilabile alla compravendita negoziale (art. 2919 c.c.). Quando essa si sia perfezionata, nell’ambito del procedimento giudiziale che la prevede ed in conformità alle regole di quel procedimento, i suoi effetti non sono retrattabili, a meno d’individuare vizi propri dell’atto di trasferimento o della sequenza di atti che necessariamente lo precedono e che ad esso ineriscono (ed è a questo riguardo, come s’è visto, che opera la speciale disciplina delineata dall’art. 2929 c.c.). Al di fuori di tale ipotesi, il terzo acquista bene, perché l’atto dal quale egli deriva il suo diritto, nel momento in cui interviene, si configura come un atto perfettamente legittimo e regolare». fonte cassazzione sentenza sez. unite, 28 novembre 2012, n. 21110 per [email protected] 13 dicembre 2012


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