Due anni fa l’Antitrust conterstò al gruppo bancario Intesa San Paolo di invitare i propri clienti a rivolgersi ad un notaio per lo svolgimento della pratica della cancellazione dell’ipoteca in quanto la banca evidenziava che la legge Bersani che stabilisce un termine di 30 giorni per la conclusione della pratica in questione da parte delle banchem non era ancora applicabile ed in più sempre l’Antitrust contestò allo stesso gruppo bancario il ritardo nel disbrigo delle pratiche per la cancellazione ed il mancato chiarimento ai clienti della procedura.
L’Autorità garante aveva comminato per questi motivi una multa di 325 mila euro alla banca.
Il Tar così come il Consiglio di Stato hanno parzialmente accolto le contestazioni dell’Autorità, hanno, infatti, confermato la sanzione di 160 mila euro per i ritardi nel disbrigo delle pratiche di cancellazioni e per la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti dei clienti, i giudici, invece, hanno annullato la multa di 165 mila euro comminata alla banca per l’invito rivolto ai clienti di rivolgersi ad un notaio e questo perchè l’invito in questione non era rivolto alla generalità dei clienti ma ad un soggetto particolare che presentava una condizione peculiare.
I giudici del Consiglio di Stato, in un passaggio della sentenza, evidenziano che “l’eventuale difficoltà di adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di cancellazione delle ipoteche non fanno venir meno le responsabilità per colpa, in quanto l’Istituto bancario aveva avuto più di due mesi di tempo per predisporre una struttura idonea alla gestione delle pratiche”.
Nei prossimi post continueremo ad interessarci ad alcune sentenze significative n tema di mutui.
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