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Sentenze della Corte di Cassazione

Creato il 06 ottobre 2013 da Pps @ppsposato
Segnalo ai datori di lavoro tre interessanti sentenze della Corte di Cassazione:
  1.  Lecita la sospensione del dipendente che incita il collega a non produrre . La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del provvedimento sospensivo nei confronti del dipendente che, non soltanto si rifiutava immotivatamente di evadere il lavoro accumulatosi, ma incitava il collega a fare altrettanto. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 22076 del 26 settembre 2013, ha chiarito che il lavoratore era venuto meno all’obbligo di diligenza e che il comportamento non collaborativo costituisce sempre e comunque un illecito disciplinare.
  2. Licenziamento illegittimo per richiesta di ordine scritto e nuova assegnazione di compiti. La Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità del licenziamento, inflitto dopo una discussione con il superiore, al dipendente che, prima di eseguire il nuovo compito assegnatoli, aveva preteso un ordine di servizio scritto. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 21922 del 25 settembre 2013, ha chiarito che il recesso del datore di lavoro deve considerarsi sproporzionato rispetto alla condotta del lavoratore, che non costituisce un rifiuto tout court della prestazione, ma risulta finalizzata a limitare eventuali responsabilità in caso di errori nell’esecuzione di incarichi che esulano dalle sue mansioni.
  3. Il datore di lavoro non responsabile per infortunio se il rischio non è specifico. La Corte di Cassazione ha decretato l’assenza di responsabilità nei confronti del datore di lavoro in un caso d'infortunio occorso al dipendente, in quanto è risultato che il rischio non era specifico e proprio dell’attività imprenditoriale svolta. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 39491 del 24 settembre 2013, ha precisato che sono rischi specifici soltanto quelli rispetto ai quali sono richieste precauzioni e regole comportanti una determinata competenza tecnica, mentre il pericolo occulto non rientra nel quotidiano controllo cui deve farsi carico il datore.

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