Magazine Informazione regionale

Sergnano, diffidata la Stogit: eccesso di emissioni inquinanti

Creato il 12 gennaio 2013 da Cremonademocratica @paolozignani

Le richieste di accurati controlli da parte delle associazioni ambientaliste sono state esaudite: l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) ha ispezionato lo stoccaggio di metano di Sergnano, in via Vallarsa, rilevando alcune irregolarità e segnalandole al servizio Ambiente dell'Amministrazione provinciale, che ha provveduto ad emettere un decreto di diffida. Si tratta di impianti delicati, complessi, pericolosi: le verifiche sono inevitabili. Quel che ha turbato le associazioni ambientaliste interessatesi ad ambienti di questo tipo (ne sono previsti una decina nella zona di Crema, che si trova senza averlo affatto voluto, né deciso, né mai saputo, ad essere baricentro del gas) è anche il clima trionfalistico di certe dichiarazioni di alcuni amministratori - il riferimento è a Bordolano - che hanno rassicurato in modo considerato eccessivo da chi invece chiedeva documenti e poneva domande.

Qualche problema dunque ci può essere anche dal punto di vista delle emissioni. Le domande a questo punto tornano a risuonare. Ci sono le garanzie, ci saranno per poter circondare Crema di stoccaggi di gas e centrali di immissione?

Riporto qui sotto il testo integrale del dirigente del settore Ambiente della Provincia di Cremona. Il decreto può essere scaricato clicando qui: 37_2012_1760. L'ossido di carbonio ha superato la soglia di 50 milionesimi di grammo per metro cubo per il 6% delle ore di funzionamento dell'impianto. Nelle disposizioni finali si fa riferimento anche alla necessità, da parte del legale rappresentante di Stogit spa, di eseguire quanto previsto da una nota del 6 agosto scorso.

Prot. n.Cremona, lì 23/11/2012
DECRETO N. 1760
/ SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
Agricoltura e Ambiente
Oggetto : STOGIT S.P.A. - COMUNE DI SERGNANO - DIFFIDA A ELIMINARE LE IRREGOLARITÀ ACCERTATE AL SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Presidenziale n. 89 del 30/06/2011;
VISTI gli art. 90 e 120 dello statuto provinciale;
VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
VISTA la Legge Regionale 14 agosto 1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA";
VISTI la direttiva 92/43/CEE "Habitat", il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni e la Deliberazione Giunta Regionale Lombardia 8 agosto 2003, n. 7/14106 in materia di valutazione di incidenza dei siti della rete Natura 2000;
VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s.m.i. che trasferisce alla Provincia di Cremona la competenza al rilascio, rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale per tutti gli impianti IPPC ricadenti nel proprio territorio amministrativo, con la sola esclusione degli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 26/2003 e, temporaneamente, fino al 31.12.2008, delle discariche ricadenti nella fattispecie prevista dal punto 5.4 dell'Allegato I al D.lgs. 59/2005;
VISTO l'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che dispone che l'autorità competente, in caso inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, diffida il soggetto inadempiente a eliminare l'irregolarità entro un termine assegnato;
RICHIAMATO il Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia del 22 maggio 2007, n. 5261, avente per oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59, rilasciata a Stogit S.p.A. Impianti Concessione Sergnano Stoccaggio con sede legale a San Donato Milanese (MI) in via dell'Unione Europea, 3, per l'impianto a Sergnano (CR) in via Vallarsa, 18" così come modificato dal Decreto del Dirigente della Struttura prevenzione inquinamento atmosferico e impianti del 6 novembre 2007, prot. prov. 148623;
PRESO ATTO che ARPA Dip. Cremona ha eseguito presso il complesso IPPC Stogit S.p.A., ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la visita ispettiva finalizzata a verificare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, le cui risultanze sono formalizzate con nota prot. ARPA n. 122535 del 6.9.2012 (prot. prov. 107194 del 7.6.2012)
37_1760 1 di 3
PRESO ATTO che, con la nota succitata, ARPA Dip. Cremona ha informato la Provincia di Cremona che, a seguito dell'ispezione ordinaria effettuata dall'Agenzia presso lo stabilimento in oggetto, è stata accertata la seguente inadempienza prescrittiva: "nel corso 2011 l'emissione E2 relativa alla turbina TC6 ha superato il limite consentito alle emissioni in atmosfera di cui alla tabella E1, per il parametro CO misurato con il Sistema di Misurazione in Continuo delle emissioni (SME); la prescrizione prevede che in caso di superamenti del limite orario per il parametro CO almeno il 97 % dei valori medi orari dello stesso parametro (riferito al totale delle ore di funzionamento nell'arco dell'anno escluse le fasi di avvio e arresto al di sotto del minimo tecnico) deve trovarsi sotto il limite consentito di 50 mg/Nm3 mentre tale limite è stato superato per il 6 % delle ore nel 2011 con un funzionamento nel rispetto dei limiti pari al 94 % dei valori medi orari".
PRESO ATTO che, la Stogit S.p.A., con la nota prot. 83273 del 5.7.2012, comunicava alla Provincia di Cremona la volontà di mantenere il turbocompressore TC6 come impianto di riserva causa problemi tecnici che influiscono sulle prestazioni emissive dello stesso e, contestualmente, chiedeva di modificare alcune prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti le modalità di valutazione del rispetto dei limiti emissivi autorizzati;
PRESO ATTO che il punto 6 della Parte 1 dell'Allegato V alla Direttiva 2010/75/UE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) individua come impianti di emergenza le turbine a gas e i motori a gas che funzionano meno di 500 ore operative all'anno, specificando che gli stessi non sono coperti da valori limite di emissione e che il Gestore è tenuto alla registrazione delle ore operative utilizzate;
RILEVATO che la Provincia di Cremona, visto l'approssimarsi della scadenza per la presentazione dell'istanza di rinnovo della stessa AIA (22.11.2012) e alla luce della definizione di impianto di emergenza introdotta dalla direttiva sopra richiamata, con la nota prot.96716 del 6.8.2012 aveva disposto quanto segue:
*la TC6 per essere classificata come impianto di riserva deve essere attivata solo in concomitanza delle fermate della TC5 (fermo restando le prove di funzionamento per verificare i risultati degli ulteriori interventi richiesti al costruttore dell'impianto) e, comunque, per un tempo di funzionamento inferiore a 500 ore/anno (tempo comprensivo delle prove di funzionamento citate); il superamento di tale soglia comporterà l'applicazione della disciplina attualmente riportata in AIA;
*il Gestore del complesso IPPC dovrà garantire la registrazione delle ore di funzionamento del turbocompressore TC6;
*il Gestore del complesso IPPC, entro il termine di presentazione dell'istanza di rinnovo AIA, dovrà inviare alla Provincia di Cremona e a tutti gli Enti in indirizzo una relazione tecnica illustrante i risultati degli ulteriori interventi richiesti al costruttore dell'impianto e le eventuali strategie che l'Azienda intende adottare per risolvere la problematica in questione;
PRESO ATTO che la DGR 6 agosto 2012 n. IX/3934 ha recepito il concetto di impianto di emergenza introdotto dalla Direttiva 2010/75/UE del 24.11.2010, estendendolo anche agli impianti di riserva; si legge infatti "[generatore] di riserva/emergenza: uno o più generatori di energia che, onde evitare danni alle cose e/o disagi alle persone, entrano in funzione solo quando i generatori che costituiscono l'impianto principale sono disattivati e si renda necessario un intervento sostitutivo; un impianto non può comunque essere considerato di emergenza se funzionante per più di 500 ore/anno"; nello stesso documento è inoltre specificato che "[...] non sono soggetti al rispetto dei valori limite, né all'installazione dei sistemi di monitoraggio/analisi gli impianti di emergenza/riserva, purchè questi non funzionino per più di 500 ore l'anno; dovranno essere in tal senso monitorate e registrate le ore di funzionamento di tali impianti. L'autorità competente potrà eventualmente prevedere ulteriori criteri o prescrizioni per la gestione di tali periodi";
PRESO ATTO che la Provincia di Cremona, in fase di rinnovo dell'AIA, procederà alla revisione del quadro prescrittivo dell'autorizzazione al fine di recepire, tra l'altro, le nuove disposizioni normative sopra richiamate;
PRESO ATTO della nota della Stogit S.p.A. datata 10.10.2012, prot. Prov. 121874 del 15.10.2012, con la quale l'Azienda ha confermato la volontà di mantenere la turbina TC6 come impianto di riserva e ha, inoltre, ribadito di aver richiesto al costruttore della stessa ulteriori interventi manutentivi;
RITENUTO, pertanto, necessario diffidare il legale rappresentante della Stogit S.p.A. a eliminare l'inadempienza prescrittiva sopra riportata mediante l'applicazione di quanto già disposto con la nota della Provincia di Cremona prot. 96716 del 6.8.2012;
PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/'90 37_1760 2 di 3
DECRETA
1.di diffidare il legale rappresentante della Stogit S.p.A., con sede legale in comune di San Donato Milanese (MI) in piazza S.Barbara 7 ed insediamento in comune di Sergnano, via Vallarsa 18, a eliminare le inosservanze prescrittive accertate da ARPA Dip. Cremona; in particolare, il legale rappresentante della Stogit S.p.A. dovrà mettere in atto quanto già disposto con la nota della Provincia di Cremona prot.96716 del 6.8.2012;
2.di dare atto che il presente decreto non è esaustivo di provvedimenti che si vorranno assumere successivamente anche a opera di altri Enti, per quanto di competenza, e non ha alcun effetto liberatorio nei confronti dei destinatari dello stesso in relazione a violazioni delle norme vigenti norme;
3.di notificare il presente atto al legale rappresentante della Stogit S.p.A., con sede legale in comune di San Donato Milanese (MI) in piazza S.Barbara 7 ed insediamento in comune di Sergnano, via Vallarsa 18, informando che la validità del presente atto decorrerà dalla data di notifica;
4.di inviare il presente atto al Comune di Sergnano e a ARPA Dip. Cremona.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dr. Andrea Azzoni)


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :