Magazine Calcio

Serie A , ecco la decisione del giudice sportivo sulla curva nord dell’Inter…

Creato il 29 aprile 2014 da Tuttocalcio @cmercato24h

giudice-sportivo

Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha annunciato le decisioni del giudice sportivo sugli squalificati della 35^giornata di Serie A.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Parma): per avere, al 7° del secondo tempo, a giuoco
fermo, colpito un avversario con una manata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MUSTAFI Shkodran (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un avversario
in possesso di una chiara occasione da rete.

PORTANOVA Daniele (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in
possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MAGNANELLI Francesco (Sassuolo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara;
sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Ottava sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARDI Francesco (Livorno): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Quarta sanzione).

BOSTJAN Cesar (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quindicesima sanzione).

CIGARINI Luca (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Ottava sanzione).

FREY Nicolas Sebastien (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

HETEMAJ Perparim (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).

NAINGGOLAN Radja (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Dodicesima sanzione).

RINAUDO Leandro (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Ottava sanzione).

Questa la decisione sulla curva nord dell’Inter:

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che sostenitori della Società nero-azzurra al 19° e al 24° del primo tempo, all’11° ed al 13° del secondo tempo avevano indirizzato alla tifoseria avversaria dei cori (“…. Napoli m., Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera …”), costituenti un evidente“comportamento discriminatorio per origine territoriale” ex art.11 n. 1 CGS; ritenuta la rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS, per la sua “dimensione” e “percezione reale” in quanto i beceri cori sono stati intonati dalla maggioranza degli occupanti (circa 8.000 persone) il settore denominato “secondo anello verde della Curva
Nord” e sono stati perfettamente percepiti dai collaboratori della Procura Federale, collocatisi in varie posizioni nel recinto di giuoco;
quantificata nel minimo edittale la consequenziale sanzione e rilevato che la Soc,. Internazionale era già incorsa nella medesima violazione (gara Internazionale-Milan del 22 dicembre 2013 – CU n. 144 dell’11 marzo 2014), in merito alla quale l’esecuzione della sanzione era stata sospesa nei
termini di cui all’art. 16 n. 2bis CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Internazionale con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di
disputare una gara con il settore denominato “secondo anello verde Curva Nord” privo di
spettatori, disponendo la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione di cui al
provvedimento dell’11 marzo 2014 (CU n. 144).

 


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :