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Serie A; Le decisioni del Giudice Sportivo, mano pesante con Muntari

Creato il 23 dicembre 2013 da Tuttocalcio @cmercato24h

Serie A; Le decisioni del Giudice Sportivo, mano pesante con MuntariIl giudice sortivo ha emanato le proprie decisione riguardanti la 17esima giornata di Serie A.

Mano pensate per Muntari,  e manda sotto indagine i tifosi dell’Inter per cori di descriminazione razziale.

Ecco nel dettaglio le squalifiche e le ammende alle societa’;

Calciatori squalificati

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE
MUNTARI Sulley Ali (Milan): per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al volto.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA 
ANDERSON DA SILVA Miguel (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

CAMPAGNARO Hugo Armando (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

DIAMANTI Alessandro (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).

GARICS Gyorgy (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GOBBI Massimo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

RAMOS BORGES Emerson (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DISCRIMINAZIONE RAZZIALE
“Gara soc. INTERNAZIONALE – soc. MILAN
Il Giudice sportivo, in relazione alle grida ed ai cori espressivi di discriminazione razziale attributi dai collaboratori della Procura federale ai sostenitori della soc. Internazionale,

manda

al sig. Procuratore Federale affinché voglia riferire a questo Giudice ogni ulteriore circostanza utile per valutare l’effettiva dimensione e percettibilità reale di tali condotte”.
AMMENDE A SOCIETA’
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto reiteratamente cori insultanti ad un calciatore di altra società; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi fumogeni e petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere numerosi petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere alcuni petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.


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