Magazine Calcio

Serie B, ecco le decisioni del giudice sportivo

Creato il 23 dicembre 2013 da Tuttocalcio @cmercato24h

Serie B, ecco le decisioni del giudice sportivoIl giudice sportivo ha diramato le sanzioni riguardanti la 19a giornata di Serie B, di seguito ecco il comunicato;

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
MILANOVIC Milan (Palermo): per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito violentemente con una manata al volto un avversario

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA
BUSELLATO Massimiliano (Cittadella): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’Arbitro

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARRETO Edgar Osvaldo (Palermo)
BLASI Manuele (Varese)
CALDERONI Marco (Bari)
CASARINI Federico (Virtus Lanciano)
CECCARELLI Luca (Padova)
DAPRELA Fabio (Palermo)
DE GIORGIO Pietro (Crotone)
FARAGO Pancrazio Paolo (Novara)
FOGLIO Valerio (Reggina)
FRANCO Michele (Varese)
LOLLO Lorenzo (Carpi)
MAIELLO Raffaele (Ternana)
MARTINELLI Luca (Juve Stabia)
MUNOZ EZEQUIEL Matias (Palermo)
RENZETTI Francesco (Cesena)
RIZZO Luca (Modena)
ROMIZI Marco Augusto (Bari)
VIOTTI Sergio (Juve Stabia)

AMMENDA
€ 3.000,00 alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato all’indirizzo del portiere della squadra avversaria una bottiglietta d’acqua e altre due all’indirizzo della panchina; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 lettera a) e b) CGS per avere la società concretamente operata con le forze dell’ordine ai fini preventivi e di vigilanza.

€ 3.000,00 alla Soc. PADOVA a titolo di responsabilità oggettiva per aver omesso di impedire l’ingresso sul terreno di giuoco di persona non autorizzata.

€ 3.000,00 alla Soc.PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e due petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 lettera a) e b) CGS per avere la società concretamente operata con le forze dell’ordine ai fini preventivi e di vigilanza.

€ 3.000,00 alla Soc.SPEZIA per avere, per tutta la durata della gara, omesso la presenza dei raccattapalle nell’esercizio delle proprie funzioni.

€ 1.000,00 alla Soc.AVELLINO per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 lettera a) e b) CGS per avere la società concretamente operata con le forze dell’ordine ai fini preventivi e di vigilanza.

€ 1.000,00 alla Soc.CARPI per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 lettera a) e b) CGS per avere la società concretamente operata con le forze dell’ordine ai fini preventivi e di vigilanza

 


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :