Quando il martellamento in chat è tale da creare stati di ansia e terrore nel suo destinatario, allora la condotta – sebbene mossa da ragioni sentimentali – può avere dei serissimi risvolti penali. Scatta, infatti, in tali casi, il cosiddetto stalking.
Anche Facebook entra, dunque, nel mirino degli inquirenti. Secondo una importantissima sentenza della Cassazione, infatti, è punibile per stalking la persecuzione attuata anche con video e/o massaggi inviati sui social network. (Cass. sent. n. 32404 del 30.08.2013).
Condotte illecite spesso poste con estrema leggerezza quelle degli utenti di Facebook e degli altri social media: ma, per esse, spesso si ignora che le sanzioni possono essere assai pesanti, come, per esempio, la custodia cautelare o l’ammonimento del questore.
Peraltro, la pena può scattare anche se il molestatore non agisce solo nei confronti della persona oggetto della “passione amorosa”, ma anche su chi le sta vicino, come il nuovo compagno.
La sentenza della Cassazione è rimasta molto tempo “nascosta”, ma val la pena rinfrescarla di tanto in tanto, posto che, da un’indagine condotta di recente dall’Ansa, un profilo su tre è falso. E spesso, tali account vengono utilizzati solo per mascherarsi e compiere ritorsioni o molestie.
Così, più di recente la Suprema Corte ha ritenuto punibile anche la condotta di chi crei un profilo falso su Facebook, utilizzando un nickname inesistente al solo scopo di molestare in chat altre persone!
Foggia, 14 marzo 2014 avv. Eugenio Gargiulo