Legge n. 212 del 1956
Norme per la disciplina della propaganda elettorale [1]
Art. 1.
L’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.
L’affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:
metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;
metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia.
Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. [2]
Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.
Art. 2.
In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell’articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite. [3]
Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione
residente, secondo la seguente tabella:
da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;
da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;
da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore:
almeno 20 e non più di 50;
da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;
da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;
oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.
Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L’insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.
Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.
In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.
Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario.
Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.
Nell’ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti. [4]
Art. 3.
La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all’articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell’articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.
In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.
L’assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l’ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati. [5]
Art. 4.
La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all’articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell’articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l’ordine di presentazione delle domande.
Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.
Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate. [5]
Art. 5.
Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.
Art. 6.
Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.
La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. [6]
Art. 7 [7]
Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all’art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.
Art. 8.
Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’art. 1, destinati all’affissione o alla diffusione o ne impedisce l’affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 [8]. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.
Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell’ultimo comma dell’art. 1. [9]
Art. 9.
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all’art. 1 della presente legge.
Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. [10]
[1] Per l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità della propaganda elettorale, si veda l’art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.
[2] Il comma è stato aggiunto dall’art. 1 della legge n. 130 del 1975.
[3] Il comma è stato così modificato dall’art. 2 della legge n. 130 del 1975.
[4] Il comma è stato aggiunto dall’art. 1 quater del decreto legge 13 maggio 1999, n. 131.
[5] Il testo è stato così sostituito dall’art. 3 della legge n. 130 del 1975.
[6] Il testo è stato così sostituito dall’art. 4 della legge n. 130 del 1975. La misura dell’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, quarto comma, della legge n. 689 del 1981. Successivamente il comma 17 dell’art. 15 della legge n. 515 del 1993 ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
[7] L’articolo, prima abrogato dall’art. 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, è stato poi così sostituito dall’art. 5 della legge n. 130 del 1975.
[8] La multa è stata così elevata dall’art. 113, quarto comma, della legge n. 689 del 1981. Successivamente il comma 17 dell’art. 15 della legge n. 515 del 1993 ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
[9] Il testo è stato così sostituito dall’art. 6 della legge n. 130 del 1975. La multa è stata così elevata dall’art. 113, quarto comma, della legge n. 689 del 1981. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma, della stessa legge.
[10] Il comma è stato così sostituito dall’art. 8 della legge n. 130 del 1975. La multa è stata così elevata dall’art. 113, quarto comma, della legge n. 689 del 1981. Successivamente il comma 17 dell’art. 15 della legge n. 515 del 1993 ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.