La possibilità di costituire Società tra professionisti entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto ministeriale avvenuta il 7 aprile sulla Gazzetta Ufficiale
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale che recepisce sia la Legge di Stabilità per il 2012 sia la Legge Liberalizzazioni 27/2012, e che consente dal 22 aprile di costituire una Società tra professionisti.
La Società potrà adottare una delle vesti giuridiche previste dal Codice Civile e dovrà avere come oggetto una o più attività professionali per cui è richiesta l’iscrizione all’Albo. Discorso agevolato per gli under 35, che possono costituire anche Srl semplificate.
Nel caso in cui fossero perseguite più professioni (avvocati, medici, commercialisti, ingegneri, architetti) la STP potrà anche avere carattere multi-disciplinare, ma in questo caso dovrà iscriversi all’albo dell’attività
svolta in prevalenza. Nel caso in cui non ci fosse un’attività prevalente, allora potrà iscriversi in più albi.
I soci devono avere i requisiti di onorabilità, essere immuni da condanne penali e non essere stati espulsi da un albo per ragioni disciplinari. I professionisti, poi, devono rappresentare almeno i due terzi del capitale sociale.
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata al Consiglio dell’ordine o del Collegio professionale dove si trova la sede legale della Società tra professionisti, inviando atto costitutivo, statuto della Società, certificato di iscrizione al registro delle imprese ed il certificato di iscrizione all’albo professionale (o a più albi), oltre al registro dei soci professionisti che non siano eventualmente iscritti all’ordine al quale si sta inviando la domanda di iscrizione.
Il Consiglio dell’ordine o il Collegio professionale potrà respingere la domanda, ma in quel caso esso dovrà indicare al rappresentante legale della Società tra professionisti le motivazioni, avendo quest’ultima dieci giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni.
La STP dovrà anche essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
Per ragioni di trasparenza, la Società tra professionisti dovrà informare il cliente di ogni aspetto relativo all’incarico, consentendogli di scegliersi il professionista, elencando possibili conflitti di interesse, informandolo anche dell’avvenuta sostituzione del professionista a cui era stato affidato l’incarico e dandogli visione dell’elenco dei soci con finalità di investimento.
Si evidenziano comunque le prime perplessità riguardanti soprattutto il regime fiscale da applicare e la questione previdenziale. A tal proposito ci saranno senz’altro dei chiarimenti e integrazioni normative al Decreto. E dovranno essere immediate, perchè i tempi sono ristretti.