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Sospensione rata mutuo, riparte Fondo solidarietà mutui prima casa

Da Mrinvest

Dal 27 aprile è tornato operativo il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa che consente di richiedere la sospensione rata mutuo

Sospensione rata mutuo, riparte Fondo solidarietà mutui prima casaNuovi criteri per l’accesso all’agevolazione finalizzata alla sospensione rata mutuo, rifinanziata dal Fondo di solidarietà. Detta agevolazione, relativa ai mutui sulla prima casa, è prevista in quei casi dove sussistano determinate condizioni.
La modifica, disciplinata dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 37 del 22 febbraio 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013, è operativa dal 27 aprile, dopo uno stop durato nove mesi.
In pratica consente di ottenere una sospensione rata mutuo, acceso per l’acquisto della prima casa, fino a 18 mesi. Pagamenti bloccati, dunque, a patto che la richiesta di aiuto venga effettuata per eventi accaduti nei

tre anni che precedono la richiesta stessa; sono invece esclusi gli eventi avvenuti prima della stipula del contratto per l’apertura del mutuo.

Il Fondo di solidarietà, per il quale il Decreto Salva Italia ha stanziato 20 milioni di euro, coprirà i costi riguardanti gli interessi maturati sul debito residuo per l’intero periodo della sospensione, ripagando così le banche dei tassi di interesse applicati al mutuo, con esclusione dello “spread”.

E’ una delle più importanti agevolazioni sui mutui prima casa per venire incontro alle famiglie che, anche a causa della crisi economica, faticano a pagare le rate mensili, rischiando quindi di perdere la proprietà dell’abitazione. Per ottenerla è necessario presentare domanda alla banca con la quale è stato acceso il mutuo, compilando il modulo presente sui siti di Consap o del Dipartimento del Tesoro, consegnandolo unitamente a carta di identità e attestazione reddito ISEE che non deve superare i 30mila euro.

I requisiti per accedere al Fondo di solidarietà sono diversi: l’immobile da acquistare non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9 ovvero non trattarsi di abitazione di lusso ed il mutuo deve essere attivo da almeno un anno e per un importo non superiore a 250 mila euro. E’ inoltre necessario presentare adeguata documentazione che certifichi il licenziamento o un’invalidità superiore all’80%.

E’ possibile ottenere la sospensione rata mutuo anche qualora il mutuo abbia già beneficiato di passate agevolazioni sospensive, purchè non superiori ai 18 mesi. Inoltre la procedura di sospensione è esente da spese.

Entro dieci giorni la banca inoltrerà la domanda a Consap, che dovrà rispondere entro quindici giorni rilasciando alla banca stessa il nullaosta per la sospensione rata mutuo.
Grazie al Fondo di solidarietà sono stati sospesi oltre 6 mila mutui negli ultimi tre anni.


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