Magazine Economia

SRL Semplificata per i Giovani: cosa è e come si apre, le novità nella guida fiscale

Da Raffa269

SRL Semplificata per i Giovani: cosa è e come si apre, le novità nella guida fiscaleAprire una società a responsabilità limitata semplificata (srl semplificata) con costi ridotti, capitale sociale di 1 euro, agevolazione per i giovani introdotta dal decreto sulle liberalizzazioni di Monti, diviene più semplice e meno costoso in quanto sono introdotte alcune novità in merito appunto al capitale minimo da sottoscrivere e versare al momento della costitutizione, oltre ad alcuni adempimenti ed agevolazioni sia nella gestione sia negli adempimenti burocratici.

Il Decreto sulle liberalizzazioni di Monti modifica il codice civile nella parte relativa al libro quinto capo settimo dedicato alla società a responsabilità limitata introducendo una nuova forma di SRL semplificata.

Che cosa è la SRL semplificata
A tutti gli effetti è una soggetto giuridico al pari di una SRL comune solo che per la sua costituzione ci vorrà un capitale minimo da sottoscrivere simbolico e pari ad un euro, ripeto 1 euro, al rispetto di alcuni requisiti e comuqnue con capitale inferiore ai 9.999 euro che dovrà essere interamente sottoscritto e versato. Il capitale sociale dovrà essere formato solo di denaro non potenrodi prevedere anche conferimento in natura, d’opera o immobili o altro bene o servizio diverso.

Chi può aprire la SRL semplificata
Fino alla versione originale della norma non tutti potevano  accedere al regime semplificato e agevolato delle SRL semplificata infatti veniva stabilito che potevano aprire una srl solo le persone fisiche che alla data della costituzione hanno meno di 35 anni di età. Tuttavia fortunatamente è stata superata questa previsione e quindi l’obbligo ed il limite di età non esiste più.

Non sarà possibile ovviamente avere soci all’interno che abbiano oltre 35 anni e sarà possibile associarsi con altre persone sempre che rispettino i requisiti anagrafici per aprire questo nuovo tipo di società. Per coloro che hanno oltre 35 anni di età si parla di società a responsabilità limitata a capitale ridotto o anche SRLcr.
Occhio però alle novità introdotte dalla Legge 99 dell’agosto 2013 (conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76) che ha modificato alcune disposizioni in materia di Srl semplificate, ordinarie e a capitale ridotto e che trovate nel seguito.

Come si apre la SRL semplificata
Come avete avuto modo di leggere nella guida all’apertura della SRL ordinaria in cui dovevate stimare le cosiddette spese di impianto ed ampliamento ossia i costi di costituzione legate alle talvolta salate parcelle del notaio che potevano andare dai 1500 a 3000, o 40000 euro per una srl con capitale sociale minimo qui assistiamo all’abolizione delle previsione dell’atto pubblico per la sua costituzione eliminando così oltre alla richiesta di finanziamento iniziale del capitale anche la fattura del notaio. Questo vale anche per le successive modificazioni dello statuto che non necessiteranno più dell’atto pubblico dal notaio essendo sufficiente la comunicazione per tutte le fattispecie di una semplice (da cui il nome della nuova SRL) comunicazione telematica al registro delle imprese mediante la procedura della SCIA o le altre procedure messe a disposizione dal legislatore fiscale e dall’amministrazione finanziaria.

Per quello che concerne la stesura dell’atto costitutivo e dello Statuto la forma dell’atto pubblico in questo caso è una forma standard emanata con il decreto 138 del 2012.

Denominazione sociale della SRLs
Essendo attenuato per così dire il regime di garanzia nei confronti dei terzi, al pari di quanto visto per le società in liquidazione, la denominaizone sociale e la corrispondenza dovrà contenere la dicitura società a responsabilità limitata semplificata o SRLs.

Inoltre non saranno dovuti neanche bolli o tasse o registro iniziali che nell’atto pubblico erano richieste e anche talvolta care per le tasche di giovani in cerca di fortuna e con delle buone idee ma i portafogli vuoti.
Altri requisiti di minore rilevanza sono che i soci devono prevedere nello statuto societario il diritto di recesso esercitabile in 15 giorni da parte di ciascun socio.

Trasferimento delle quote
Non è possibile se non nei confronti di soci che all’atto della cessione non abbiano ancora compiuto 35 anni di età.

Finalità della norma del Governo Monti
Monti continua nel suo disegno di agevolare concretamente l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro incentivandone anche l’imprenditorialità e cercando di eliminare le barriere all’entrate di natura burocratica che talvolta impediscono di  mettere in piedi e di far nascere idee buone e valide di molti giovani. Il rischio è quello di alimentare il sogno di molte idee non buone che ritardano poi l’effettivo ingresso nel mondo del lavoro, ma non posso che accogliere con piacere anche questa iniziativa dell’esecutivo Monti, al pari di quanto è stato previsto anche per le libere professioni con l’introduzione del nuovo regime dei minimi dal 2012.

Purtroppo si sarebbe potuto prevedere anche un regime fiscale di favore oltre che amministrativo e che incide solo sui costi di start up, chissà che questo non sia l’obiettivo a cui si sta lavorando non solo in Italia ma anche con la nuova riforma fiscale europea:-)

Compimento dei 35 anni di età
Al compimento dei 35 anni di età da parte di uno dei soci si potrà prevedere o la cessione delle quote agli altri soci secondo le modalità e le restrizioni viste sopra, ovvero alla liquidazione della società, ovvero alla trasformazione in una Srl ordinaria con tutte le conseguenze (capitale sociale minimo per esempio) e le opportunità del caso (maggiore autonmia statutaria per esempio).

Caratteristiche della SRL Semplificata
Vi sono alcune caratteristiche proprie di questo modello societario volto a favorire l’ingresso di giovani (e poi vedremo non solo) nel mondo delle imprese come per esempio primo tra tutti è che il modello standard non può essere modificato oppure i conferimenti o anche il capitale che deve essere pari ad almeno un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione;
Il 25 per cento dei conferimenti in denaronon deve essere più fatto presso una banca (tanto si parlerebbe anche solo di un euro ma può essere verato al solo organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo;
L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
Va anche ricordato che “il D.L. Crescita (D.L. n. 83/2012, art. 44) accanto alla S.r.l. semplificata prevista dal D.L. n. 1/2012 (c.d. decreto liberalizzazioni), ne aveva introdotto una nuova tipologia di società, la S.r.l. a capitale ridotto.
La S.r.l. a capitale ridotto, che si affiancava alla S.r.l. semplificata di cui all’art. 2463-bis c.c., poteva essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che avessero compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione“.(cfr IPSOA)

Superamento del limite dei 35 anni di età
L’articolo 9, commi 13-15-ter, del D.L. n. 76/2013 elimina il requisito dei 35 anni dei soci fondatori e il divieto di cessione delle quote a soci ultra trentacinquenni e la sanzione della nullità in caso di cessione nonostante il divieto nonchè anche l’obbligo dell’obbligo di scegliere l’amministratore tra i soli soci. Lo stesso vale per SRL a capitale ridotto.

Accesso al credito in misura agevolata
La Srl semplificata inoltre dovrà avere accesso al credito bancario in misura agevolata ai giovani di età inferiore a 35 anni,

Statuto societario standard
Scaricate Atto costitutivo e Statuto Srl semplificata e leggete anche articolo con gli approfondimenti sul nuovo atto costitutivo delle Srls under 35

Leggete anche gli ulteriori approfondimento della Srls semplificata per gli under 35.

Importante: Vi ricordo che laddove abbiate compiuto 35 anni niente è perduto in quanto potete comunque costituire la nuova Srl a capitale ridotto che poco si differenzia rispetto alla Srl semplificata e le cui differenze potete approfondirle nell’aticolo dedicato proprie alle differenze tra SRL semplificata e a capitale ridotto.

Aggiornamento Giugno 2012: il decreto svilupo 2012 introduce un ulteriore elemento di novità volto a permettere anche agli over 35 l’accesso alla SRL semplificata con la nuova Srl a capitale ridotto.

È in vigore dal 23 agosto 2013 la L. 9 agosto 2013, n. 99 (conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76) che ha modificato alcune disposizioni in materia di Srl semplificate, ordinarie e a capitale ridotto.

Novità Post Legge 99 Agosto 2013
Le Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr), introdotte con il D.l. 83/20125, vengono abolite mentre quelle finora costituite sono convertite in automatico dal Registro delle Imprese in srl semplificate (Srls)
Srl semplificate (Srls).
Inoltre è eliminato per i soci il limite dei 35 anni, per cui alla Srls possono partecipare persone fisiche di qualunque età. E’ stato eliminato il divieto di cessione di quote a soggetti non aventi i requisiti d’età fissati per la costituzione della srls, e gli amministratori oggi possono anche non essere soci.

La società deve costituirsi per atto pubblico secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n.138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G. U. n.189 del 14 agosto 2012. In base alla modifica apportata le clausole del modello sono inderogabili ed il Capitale sociale deve essere compreso tra 1 e 9.999 euro, e può essere costituito solo da conferimenti in denaro e deve essere versato integralmente alla costituzione, nelle mani degli amministratori

 Per le Srl ordinarie (Srl) invece si prevede che il 25% del conferimento in denaro del capitale sociale deve essere effettuato agli amministratori, e non più in banca e il capitale sociale può essere anche inferiore a 10.000 euro, ma comunque almeno pari a 1 Euro.

In questo caso i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati per intero nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della società. Inoltre una somma pari a 1/5 degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere mandata a formare la riserva legale fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto 10.000 Euro. La riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale e per coprire eventuali perdite, e deve essere sempre reintegrata nei casi in cui risulti diminuita per qualsiasi ragione.

Riferimenti normativi
Decreto sulle liberalizzazioni (si attende la versione definitiva che vi consiglio sempre di leggere per non rischiare sorprese dell’ultimo minuto)

Articolo 2463-bis c.c. introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 3, D.L. n. 1/2012.
Decreto legge numero 98 del 2011
Codice civile articolo 2463


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :