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Startup innovative: come sfruttare gli incentivi

Da B2corporate @b2corporate
START UP INNOVATIVE, NEVER STOP DETRAZIONI FISCALI DEL 19 E 25%
Vi ricordate la bellissima canzone dei RollingStones  “Start me up”…….. no? Peccato! La band, in questo caso, è tutta italiana ed è composta dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Economia e Finanze. Il testo della canzone si intitola: “Incentivi fiscali a favore delle start up innovative”e porta la firma dei due cantautori italiani i ministri Saccomanni e Zanonato. Entrambi a fine gennaio, dopo aver ricevuto il nulla osta da parte della UE, hanno firmato il decreto che da attuazione al Decreto Crescita 2.0 Art. 29 DL 179/2012 conv. con L 221/2012. Per la distribuzione dell’ “album”, ovvero per l’operatività del decreto, si attende la registrazione presso la Corte dei Conti e successivamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I fan, in attesa, possono approfondire i contenuti dei principali brani contenuti nell’ultimo lavoro del quadro normativo che non riguarda un solo settore, bensì tutto il mondo produttivo: dal digitale all’artigianato, dall’agricoltura all’industria, solo per fare qualche esempio.
Startup innovative: come sfruttare gli incentivi
1. Cos’è una start up innovativa?
Una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:  
A) Essere operativa da meno di quattro anni;
B) Avere sede principale in Italia   
C) Avere meno di 5 milioni di euro di fatturato   
D) Non deve distribuire utili;
E) Avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente l’innovazione tecnologica;
F) Non essere costituita da una fusione o scissione societaria.
Infine, la startup è qualificabile come innovativa se almeno il 15% delle proprie spese sono in Ricerca & Sviluppo (R&S), oppure se almeno un terzo del team è composto di dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno tre anni o se almeno due terzi del team è composto da persone in possesso di laurea magistrale, oppure se è proprietaria o depositaria o licenziataria di un brevetto o se è titolare di un programma per elaboratore originario registrato.
2. E la start up a vocazione sociale?    
 
Possiede gli stessi requisiti delle altre start up, ma opera in alcuni settori che la legge italiana considera di particolare valore sociale. Pertanto, un’impresa è a vocazione sociale se opera nei settori individuati dalla disciplina dell’impresa sociale. I settori individuati sono quelli dell’assistenza sociale; dell’assistenza sanitaria; dell’educazione, istruzione e formazione; della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; della raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; della valorizzazione del patrimonio culturale; del turismo sociale; della formazione universitaria e post-universitaria; della ricerca ed erogazione di servizi culturali; della formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.
3. Cosa si intende per incubatore di start up innovative certificato?
L’incubatore di start-up innovative certificato – o, più brevemente, “incubatore certificato” – è una società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), costituita anche in forma cooperativa, o una Società  Europea (SE), fiscalmente residente in Italia. L’incubatore certificato offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
B) disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
C) essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
D) avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
E) possedere adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.
A febbraio 2013 le Camere di Commercio hanno istituito un’apposita sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start up innovative e agli incubatori certificati dove entrambe hanno l’obbligo di iscrizione e di successivo aggiornamento delle informazioni con cadenza periodica: scopo di questa infrastruttura è garantire una maggiore trasparenza e accessibilità alle informazioni inerenti la vita e l’attività delle due nuove tipologie di imprese menzionate. I vantaggi: abbattimento degli oneri per l’avvio di impresa, poiché queste due categorie non dovranno pagare gli oneri di costituzione e registrazione presso le CCIAA, a differenza delle altre aziende.
BONUS TRACK: INCENTIVI FISCALI PER CHI INVESTE IN START UP INNOVATIVE
Introdotti incentivi fiscali per gli investimenti in startup effettuati da aziende e privati negli anni fiscali 2013, 2014, 2015 e 2016: gli incentivi valgono sia nel caso di investimenti diretti in startup, sia nel caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup (disponibile nel Modello unico 2014, persone fisiche e società, apposito prospetto per la deduzione delle agevolazioni per investimenti in start up innovative compiuti nel 2013).
Quali sono gli “investimenti” agevolabili?
I soli conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote della startup o della società di capitali che investe prevalentemente in startup innovative. Il beneficio rileva sia per operazioni in sede di costituzione della nuova società sia in sede di aumenti di capitale in presenza di startup già costituite.  
  
Per ottenere la detrazione fiscale, l'ammontare complessivo dei conferimenti in denaro, ricevuti dalla startup in ogni periodo d'imposta agevolato, non deve superare i 2,5 milioni di euro.
L’esclusione dagli incentivi è prevista per gli investimenti effettuati da soggetti a partecipazione pubblica o destinati ad imprese in difficoltà secondo la classificazione Ue e ad imprese dei settori costruzione navale-carbone-acciaio.
Chi sono i beneficiari?
•    Le persone fisiche che investono nel capitale di una o più start up innovative, direttamente  o attraverso Oicr (Organismo di investimento collettivo del risparmio, categoria di intermediari finanziari come SGR, SICAV, ecc.), possono detrarre dall’imposta lorda (Irpef) un importo pari al19%dei conferimenti in denaro, per un importo non superiore a euro 500.000, effettuati in ciascun periodo d’imposta. Il risparmio d’imposta massimo garantito all’investitore sarà pari a 95mila euro annui;
•    Le società che investono in start up innovative (quota minima del 70% di azioni o quote possedute), possono dedurre dal proprio reddito d’impresa (Ires) un importo pari al20%dei conferimenti in denaro, per un importo non superiore a euro 1.800.000, effettuati in ciascun periodo d’imposta. Per questi conferenti, il risparmio d’imposta massimo raggiungerà i 99mila euro calcolato sull’aliquota Ires del 27,5%. Le eventuali eccedenze, sia per la detrazione sia per la deduzione, potranno essere riportate in avanti nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
•    La detrazione sale al 25% della somma investita per le persone fisiche che investono in imprese startup a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico e con riferimento alle società la deduzione è pari al 27% della somma investita nelle stesse.
Durata investimento
•    In tutti i casi l’investimento nelle start up innovative deve essere mantenuto almeno per due anni;l’eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
Ride like the wind at double speed...Start it up!!!
  
A cura di Antonella Antonelli - EasyShareFinance
Pe rulteriori approfondimenti sul mondo dei finanziamenti leggi anche I Finanziamenti della Comunità Europea.
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