Codice alla mano, FN ricorda a tutti (automobilisti e manager pubblici) che:
ART.7, comma 6; le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori dalla carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
ART.7, comma 7; i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei ed al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
ART.7, comma 8; qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite “area pedonale” e “zone a traffico limitato” e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente definite e delimitate dalla giunta.
ART. 157, comma 6; nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione. Quindi nei luoghi dove sono presenti i parcheggi a pagamento non vi è l’obbligo di esporre il grattino!
ART.157, lettera f; fa divieto all’automobilista di parcheggiare entro i 5 metri da un incrocio.
Secondo Forza Nuova il Comune di Alessandria avrebbe violato “deliberatamente” alcune disposizioni di legge, posizionando i parcheggi “nei posti più impensabili.