Succhi di frutta, etichette più chiare da Bruxelles

Creato il 14 dicembre 2011 da Informasalus @informasalus
CATEGORIE: Alimentazione

Succhi di frutta, etichette più chiare da Bruxelles

Dall’Europa arrivano nuove regole per le etichette dei succhi di frutta. Il Parlamento Europeo ha appena approvato, in Plenaria, alcune modifiche ad una normativa del 2001 per vietare alcuni nomi potenzialmente fuorvianti e dare al consumatore un’informazione esatta su quello che sta comprando: ad esempio se si tratta di un succo di frutta misto, se è nettare, se contiene zucchero aggiunto o dolcificanti.
Ecco alcune delle nuove regole che, già concordate tra Parlamento e Consiglio, dovranno essere formalmente adottate da quest’ultimo per entrare in vigore. Un mix di due succhi di frutta in futuro dovrà avere un nome che ne rifletta il contenuto: ad esempio, una miscela con il 90% di mela e il 10% di succo di fragola si chiamerà “mela e succo di fragola”, mentre attualmente può essere etichettata semplicemente “succo di fragola”. Un nome generico come “succo misto” potrà essere utilizzato se ci sono tre o più fonti di frutta.
Per tutelare  i consumatori diabetici, i genitori e le persone a dieta, ci saranno in etichetta indicazioni chiare sulla differenza tra “succo” e “nettare” e sulla presenza di edulcoranti. I succhi di frutta non dovranno contenere zuccheri o edulcoranti per definizione. I nettari, invece, che sono a base di purea di frutta con aggiunta d’acqua, potranno averne. Le etichette “senza aggiunta di zucchero” non saranno consentite a nettari che contengano dolcificanti artificiali, come ad esempio la saccarina, per evitare la potenziale confusione.
Molti prodotti venduti come “succo d’arancia” contengono fino al 10% succo di mandarino, che contribuisce al colore e al gusto. Questa pratica è comune in Brasile e negli Stati Uniti, che detengono una grossa quota del mercato europeo. Per mantenere condizioni di parità, tutti i succhi d’arancia importati, cosi come quelli fabbricati nell’UE, dovranno essere puri per essere venduti come tali, o dovranno includere il mandarino nel nome del prodotto.
Tutti i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore potranno ancora essere venduti per 3 anni. Gli Stati membri avranno 18 mesi per aggiornare la loro legislazione nazionale.


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