Chi l'ha detto che la surroga del mutuo, cioè il trasferimento del debito da una banca all'altra senza spese a carico del mutuatario, si può fare solo sull'abitazione principale?
La legge 40/2007 (cosiddetta Legge Bersani), che ha introdotto la portabilità dei mutui rispolverando l'istituto della surroga, non fa riferimento alla destinazione dell'abitazione per la quale è stato acceso il prestito. La surroga e i benefici che ne derivano (costo zero per il mutuatario) si estendono dunque anche ai finanziamenti contratti per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione (o allo svolgimento di attività economiche e professionali). Essenziale però che i richiedenti siano persone fisiche e che il contratto di mutuo sia stato sottoscritto dal 2 febbraio 2007 in avanti.
L'unica differenza tra la surrogazione di un mutuo prima casa e non, sta nell'imposta sostitutiva: nel primo caso sarà agevolata e pari allo 0.25% (calcolato sul debito residuo al momento del trasferimento); in tutti gli altri casi è il 2%. Ma poco importa al cliente, visto che questa spesa viene assorbita dalla nuova banca. La Legge stabilisce infatti che con la surroga del mutuo deve essere garantita al cliente "l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura".
Infine, ecco le risposte ad alcune delle domande più frequenti in tema di surroga:
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* Se invece l'obiettivo è prendere a mutuo una somma più alta (così da ottenere un po' di liquidità aggiuntiva), il vecchio mutuo non può essere surrogato ma deve essere sostituito: in questo caso gli oneri legati all'accensione del nuovo mutuo sono a carico del cliente.