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Tamoil, norme e giurisprudenza indicano chi deve fare la bonifica: l’azienda. Con un pensiero anche alla Top Beton

Creato il 13 maggio 2013 da Cremonademocratica @paolozignani

http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=16930

Si può a Cremona riportare un link, proporre perché no di leggere un breve articolo? Al Comune non interesserà molto, neanche al senatore Pizzetti.
Stupisce e stupirà sempre la voglia di non passare per la magistratura, per i tribunali, di fare accordi extragiudiziali dei cui risvolti, se mai ci fossero, nemmeno possiamo essere informati.
Non saranno tenuti in considerazione altri esempi, né vicini come il caso dei danni patrimoniali (Mantova) né lontani come l’evento pugliese citato da http://www.greenreport.it.
Pazienza.
C’è anche un codice dell’ambiente ed è in vigore. Una legge però viene applicata solitamente quando esiste una cultura che la materializza. Habermas ispira brucianti riflessioni in proposito.
In Italia tale cultura latita: la si crea con i buoni esempi delle forze dell’ordine e della magistratura. Gli accordi politici opachi alla cremonese abituano male i cittadini, si può pensare. Il vantaggio di una o due parti non rappresenta i diritti dei cittadini.
Si può obiettare che la Lombardia stessa e l’Italia rigurgitano di siti da bonificare rimasti com’erano da oltre dieci anni.
E si può auspicare che il Parlamento, quando si renderà conto del problema, rafforzerà come già avrebbe dovuto fare le norme. A tutto si pensa tranne che, dopo il sequestro e il dissequestro, ad attività di recupero ambientale e di gestione a scopi sociali dei terreni. Si muoverebbero anche attività economiche.

L’articolo 255 del Codice dell’ambiente è sempre una lettura utile. Il 192 segue, secondo ma primo. Eccoli

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio.
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all’articolo 231, comma 5, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3, e’ punito con la pena dell’arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo 192, comma 3, ovvero all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3.

Codice dell’ambiente
D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 (agg. D.L.5/2012)

Ma la mente corre all’articolo 192, un’attrazione fatale, come si rivolge ugualmente al caso della Top Beton. E Corte de’ Cortesi con Cignone nulla si muove.


1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. a’ altresi’ vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e’ tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilita’ del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilita’ amministrativa delle persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni.

Codice dell’ambiente
D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 (agg. D.L.5/2012)<
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