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TASI e IMU

Creato il 30 maggio 2014 da Studiocassaro
TASI e IMUNel mare magnum del sistema fiscale italiano spicca una sigla che nel 2014 sta togliendo il sonno a contribuenti e professionisti: TASIVediamo in breve di cosa si tratta.Come descritto in un nostro precedente articolo la TASI è una componente dell'Imposta Unica Comunale ed è riferita ai servizi indivisibili.Il presupposto di questo tributo è il possesso o la detenzione a qualunque titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, ne restano esclusi i terreni agricoli.La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU e l'aliquota base è pari all'1 per mille.I Comuni possono ridurre l'aliquota fino addirittura ad azzerarla ma possono altresì elevarla fino al 3,30 per mille per l'abitazione principale e all'11,40 per mille per gli altri immobili, con l'unico vincolo che per ogni tipologia di immobile la somma delle aliquote di TASI e IMU non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita al 31 dicembre 2013, vale a dire 10,6 per mille e ad altre aliquote minori distinte per tipologie di immobile (es. 2,50 per mille per l'abitazione principale).Sono esentati dalla TASI alcune tipologie di immobili tra i quali ricordiamo quelli posseduti dallo Stato, i rifugi alpini non custoditi, i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati con destinazione culturale o destinati esclusivamente alle'sercizio del culto e le relative pertinenze, immobili utilizzati da enti non commerciali (eccetto quelli dei partiti politici) destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali, assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricettive, di ricerca scientifica, ricreative e sportive.Oltre ai proprietari pagano la TASI anche gli inquilini, in misura stabilita con regolamento comunale ed in percentuale compresa tra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo del tributo.Il tributo va versato con modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale entro due scadenze: 16 giugno (prima rata) e 16 dicembre (seconda rata calcolata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle delibere dei Comuni pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre), ovvero in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.Per il 2014 è previsto che nei comuni che entro il 23 maggio 2014 non abbiano deliberato le aliquote, la scadenza per il pagamento della prima rata è prorogata a settembre, salvo ulteriori modifiche in corso d'anno; per gli altri Comuni la scadenza per il versamento della prima rata resta il 16 giugno 2014.Nel 2014, primo anno di applicazione, è previsto che per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento avvenga in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, salvo i casi in cui il Comune ove è situato l'immobile non abbia pubblicato nel sito del MEF, entro il 31 maggio, la delibera di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e delle modalità di versamento; per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata sarà effettuato con riferimento all'aliquota base dell'1 per mille, salvo delibera del Comune.Ricordiamo che resta salva la vecchia disciplina IMU che dal 2014 non colpirà più l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9) ma che continuerà ad applicarsi agli altri immobili ed alle aree fabbricabili, da versare entro il 16 giugno (acconto ovvero unica soluzione) e 16 dicembre (saldo).
TASI e IMU

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