Tasi: modifiche solo sul saldo

Da Pukos
Stando a un’interpretazione letterale della norma, in sede di saldo dovrebbe essere scomputato quanto versato a titolo di acconto

In vista del termine del 16 ottobre per il calcolo della “seconda” tranche del primo acconto TASI 2014, come purtroppo accade in queste situazioni, ai problemi derivanti dalla “giovinezza” del tributo, si sommano quelli causati da un non sempre corretto coordinamento normativo.

Uno dei tanti sorti in questi giorni riguarda la rettifica delle delibere comunali di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.
Infatti, entro il 16 giugno, i contribuenti hanno versato l’acconto TASI per i Comuni che avevano inviato, entro il 23 maggio, le delibere nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che, quindi, risultavano pubblicate entro il 31 maggio sul sito del MEF.
Entro il 16 ottobre, invece, dovrà essere versato l’acconto riferito a quei Comuni che hanno inviato le delibere successivamente al 23 maggio ma entro il 10 settembre la cui pubblicazione, sempre sul sito del MEF, è avvenuta entro il 18 settembre 2014.

Alcuni Comuni avevano deliberato tempestivamente e inviato il documento entro il 23 maggio, rettificando le stesse entro il maggior termine del 10 settembre. Le motivazioni sono le più varie, in primis la circolare 29 luglio 2014 n. 2/DF del Ministero dell’Economa e delle finanze, con la quale è stata chiarita la modalità di applicazione della maggiorazione TASI.
Infatti, è stato precisato che, se il Comune ha utilizzato la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille per elevare l’aliquota complessiva IMU+TASI, non poteva fissare un’aliquota TASI superiore al 2,5 per mille. Viceversa, se il Comune ha elevato l’aliquota TASI a 3,3 per mille, la somma IMU+TASI non può superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille per l’abitazione principale.

In tale situazione, consultando il sito del MEF, si rileva una prima delibera pubblicata nel termine del 31 maggio e una successiva pubblicata nel maggior termine del 18 settembre.
Il problema che si pongono i contribuenti riguarda l’eventuale obbligo, entro il 16 ottobre, del ricalcolo dell’acconto.

Da un’interpretazione letterale della norma si ritiene che tale rettifica impatti esclusivamente, sia in senso positivo che negativo, in sede di saldo.
Il comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, nella sua versione attuale, dispone infatti che, per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI sia effettuato entro il 16 giugno sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate sul sito alla data del 31 maggio 2014.
Solo nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio, il versamento della prima rata della TASI deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati sul sito alla data del 18 settembre 2014.

Niente sanzioni, vista l’incertezza normativa

Pertanto, si reputa che il versamento di ottobre sia dovuto solo in caso di assenza di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio; viceversa, entro il 16 dicembre, dovrà essere versato il saldo a conguaglio sulla base delle aliquote e detrazioni “in ultimo” deliberate dai Comuni, scomputando quanto pagato a titolo di acconto.

Tuttavia, stante l’incertezza normativa, non si può escludere qualche interpretazione “pro Comune” da parte degli enti locali, alla quale i contribuenti potrebbero replicare ricordando la risposta n. 5-02955 dell’11 giugno 2014 al question time in Commissione Finanze alla Camera, con la quale il Ministero dell’Economia e delle finanze ha sottolineato che, considerata la situazione di incertezza normativa che caratterizza il meccanismo di versamento della prima rata TASI, possa trovare applicazione la norma dello Statuto dei diritti del contribuente in base alla quale non sono irrogate le sanzioni.
Infatti l’art. 10 comma 3 della L. n. 212/2000 prevede che “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

Fonte: Eutekne



Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :