In particolare, si rammentano le seguenti prescrizioni, rimandando comunque ad una completa ed attenta lettura della predetta Ordinanza di polizia.
- Durante la stagione balneare, la zona di mare per una distanza di 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione. Tale limite si riduce a 100 metri per le coste alte e frastagliate.
- In tali zone, è vietato il transito di qualsiasi unità, ad eccezione dei natanti a remi o a pedali (iole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili) e dei mezzi militari/di polizia/di Stato/facenti capo ad Enti Pubblici, e di soccorso. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, e le tavole a vela dovranno prendere il largo e raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di atterraggio.
- In tali zone sono vietati la sosta e l’ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.
- il bagnante/nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, ha obbligo, al fine di evitare di essere investito da un’unità in transito, di segnalarsi impiegando uno dei dispositivi previsti per il subacqueo in immersione.
- la navigazione, nella fascia di mare compresa tra il limite delle acque riservate alla balneazione ed il limite dei 1000 mt., dovrà avvenire a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento. Detto limite è ridotto a 500 mt. in corrispondenza di coste rocciose a picco sul mare.
- Per l’individuazione delle aree ove vige divieto di balneazione, si rimanda alle Ordinanze Sindacali, ed alle altre zone indicate nell’art. 3 della predetta Ordinanza di Sicurezza Balneare, ricordando che è vietato fare il bagno nei corridoi di atterraggio.