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Terre e rocce da scavo, da Bruxelles disco verde al decreto

Creato il 29 agosto 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Terre e rocce da scavo, da Bruxelles disco verde al decreto

Più che un disco verde è, in realtà, un “silenzio assenso” ma il risultato non cambia. La direzione generale per le imprese dell’Unione europea non ha mosso alcun rilievo allo schema di decreto del Ministero dell’ambiente, che attua l’art. 49 del Decreto liberalizzazioni (d.l. 1/2012) ed è ormai scaduto il termine per farne. Risultato: presto approderà in Gazzetta Ufficiale il dispositivo di legge che fisserà un principio molto importante: le terre e rocce da scavo non si considerano un rifiuto ma sono un “sottoprodotto” (leggi anche l’articolo di Roberto Pizzi Terre e rocce da scavo, le novità nei decreti del Governo Monti).

Il riconoscimento della caratteristica di sottoprodotto, che permette il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nei cantieri dove sono state generate senza trattamenti, non sarà però automatico, ma prevede il rispetto di alcune condizioni tassative. Tra queste vi è l’obbligo di poterle impiegare senza ulteriori trattamenti, dovendo soddisfare tutti i requisiti richiesti per la qualità ambientale. E ancora, le terre e rocce da scavo potranno essere utilizzate per eseguire la medesima opera nel cui cantiere sono state generate o, comunque, di un’altra opera.

Nel caso di trasporto delle terre e rocce da scavo fuori dal cantiere dal quale sono state generate, il decreto ministeriale prevede un’apposita documentazione di accompagnamento che sarà trasmessa alle autorità competenti. Tra le informazioni obbligatorie, che dovranno comparire nei documenti, figurano i dati normalmente presenti anche nei formulari per il trasporto dei rifiuti (data e ora di presa in carico, targa del mezzo, luogo di destinazione, ecc.), oltre alle generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice, della società incaricata del trasporto e della ditta che riceverà le terre e rocce da scavo.

Infine, ma non per questo meno importante, il decreto del MATTM prevede che il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nel cantiere siano descritte in un apposito documento (per l’appunto un Piano di Utilizzo) che dovrà essere anticipato alle autorità competenti almeno tre mesi prima dell’inizio dei lavori nel cantiere.


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