A chi spetta stabilire il termine entro cui si può scegliere tra il Cas e altre misure? Nel caso il cittadino terremotato si trasferisca in un altro Comune, perde i benefici?
Per rispondere a queste e altre domande è nata la sezione “quesiti specialistici”, nuova area del sito della Regione dedicato al terremoto, dove da oggi troveranno spazio gli interrogativi più frequenti e meno generici possibile, in relazione alle procedure legate alla transizione dall’emergenza e alla ricostruzione.
Si tratta di un nuovo servizio che lo staff regionale impegnato sul dopo-sisma mette a disposizione dei cittadini delle aree terremotate, ma anche di amministratori, tecnici e imprese impegnate nella ricostruzione.
La nuova sezione comincia con approfondimenti sui temi relativi al nuovo contributo di autonoma sistemazione (contenuto nelle Ordinanze 24 e 32) e agli alloggi in affitto (Ordinanza 25).
In questi giorni hanno preso il via le procedure per la riparazione e i contributi degli edifici con danni significativi. È questo quanto stabilisce l’ordinanza (la numero 51 del 5 ottobre 2012) emanata dal Commissario delegato alla ricostruzione e presidente della Regione Vasco Errani.
L’ordinanza stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico ed energetico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo (in edifici residenziali) che sono stati dichiarati inagibili con classificazione E, che hanno riportato danni significativi ma non eccessivamente gravi.
Il contributo è concesso ai proprietari, agli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico dell’edificio in cui presente almeno un’unità immobiliare destinata ad abitazione, nonché ai comodatari, agli assegnatari delle cooperative a proprietà indivisa. E’ concesso anche un contributo, pari al 50% del costo ammissibile ai proprietari di alloggi sfitti che si impegnano a locare l’abitazione.
Le domande debbono essere presentate – mediante modello e procedura informatica – da oggi fino al 30 marzo direttamente al sindaco del Comune dove è ubicato l’immobile danneggiato: la presentazione della domanda, completa dei documenti necessari, costituisce comunicazione di inizio lavori (equiparati ad interventi di manutenzione straordinaria) per le opere di riparazione e miglioramento sismico.
Il contributo è pari all’80% del costo ammissibile e riconosciuto. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra: il costo dell’intervento (come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale al lordo delle spese tecniche e dell’Iva se non recuperabile e l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 800 euro/mq più Iva (se non recuperabile) per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 120 metri quadrati.
Per le superfici eccedenti 120 mq e fino a 200 mq. il costo convenzionale si riduce a 450 euro a mq. più IVA se non recuperabile ed ulteriormente a 200 euro a mq. più Iva se non recuperabile per le superfici eccedenti i 200 mq. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell’unita immobiliare, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza.
Previsti dall’ordinanza anche la possibilità di incremento del costo convenzionale per particolari edifici (ad esempio quelli dichiarati di interesse culturale, vincolati, sottoposti al vincolo paesaggistico), per gli interventi di efficientamento energetico.
Fonte: Regione Emilia Romagna