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Tessera del tifoso: l’abbinamento fra tessera del tifoso e carta di credito ricaricabile integra una pratica commerciale scorretta

Creato il 14 maggio 2012 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

tessera del tifoso Tessera del tifoso: l’abbinamento fra tessera del tifoso e carta di credito ricaricabile integra una pratica commerciale scorretta

Riceviamo e pubblichiamo da Federsupporter

Tessera del tifoso: l’abbinamento fra tessera del tifoso e carta di credito ricaricabile integra una pratica commerciale scorretta  ( TAR del Lazio- Sez I, sentenza del 18 aprile, depositata in Segreteria il 30 aprile 2012 ) .

(Avv. Massimo Rossetti , Responsabile dell’Area Giuridico-Legale )

Il Consiglio di Stato, su iniziativa di Federsupporter, assistita e difesa dagli Avvocati Carlo Guglielmo e Adriano Izzo, in unione con il Codacons, con il quale l’Associazione intrattiene un rapporto di partenariato, con ordinanza del 7 dicembre 2011, sanciva  che l’abbinamento inscindibile e, quindi, non declinabile dall’utente, tra il rilascio della tessera del tifoso, istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi, e la sottoscrizione con un partner bancario e/o finanziario per il rilascio di una carta di credito prepagata condizionava indebitamente la libertà di scelta del tifoso-utente,  assumendo i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo.

Il Consiglio di Stato, pertanto, rimetteva la questione al TAR del Lazio perché essa fosse definita nel merito.

Il suddetto TAR, Sezione I, con sentenza del 18 aprile, depositata in Segreteria il 30 aprile 2012, ha definito la questione nel merito, conformandosi a quanto sancito dal Consiglio di Stato.

Più precisamente, il TAR del Lazio, dopo una puntuale ricognizione della normativa vigente in materia di pratiche commerciali scorrette e della giurisprudenza sulla stessa materia, ha stabilito :

l’aggressività di una pratica, secondo quanto stabilito dall’art. 24 del Codice del Consumo, rileva, infatti, laddove, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, venga in considerazione l’impiego di molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, suscettibili di (ovvero idonee a) limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e determinanti induzione all’assunzione di una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Il successivo art. 25 precisa, poi, che, nel determinare se una pratica commerciale comporta molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, è presa in considerazione, tra gli altri elementi, anche la natura della pratica stessa. Come noto, la pratica commerciale aggressiva si distingue dalla pratica ingannevole nella misura in cui mediante quest’ultima il professionista si propone di ottenere la stipula di un contratto del cui contenuto il consumatore non è ben consapevole ; mediante la pratica aggressiva, invece, il professionista si propone di condizionare la volontà del consumatore, facendogli concludere un contratto della cui convenienza non è convinto”.

Sulla base di queste enunciazioni, il Tribunale ritiene : “ che l’abbinamento inscindibile – e non declinabile dall’utente- tra il rilascio della tessera del tifoso da parte della Società Sportiva (… omissis…. ) e la sottoscrizione di un contratto con il partner bancario (…omissis….) per il rilascio di una carta di credito di tipo revolving integri perfettamente una fattispecie di pratica commerciale aggressiva ai sensi dell’art. 24 e 25 del Codice del Consumo (…. omissis ….). Nel caso di specie, il profilo dell’indebito condizionamento rileva nella misura in cui la possibilità di accedere a manifestazioni sportive – limitata dal rilascio della tessera del tifoso, preordinata al soddisfacimento di finalità di sicurezza pubblica – viene a trovarsi inscindibilmente collegata  ad una opportunità di compimento di scelta commerciale che rappresenta, indubbiamente, un condizionamento di scelta al consumo. In altri termini, il profilo dell’aggressività è insito nella natura stessa della pratica, atteso che il tifoso utente, mosso dall’esclusiva volontà di ottenere il rilascio della tessera - presupposto imprescindibile per l’acquisto dell’abbonamento della  (… omissis….) e per il conseguimento delle agevolazioni per il rilascio dei biglietti delle gare in trasferta – si trova a dover accettare – anche ed automaticamente – una carta di credito non richiesta ed a sottoscrivere un contratto di natura finanziaria che altrimenti non avrebbe concluso“ .

Parole tanto chiare, precise ed illuminanti che non meritano alcun, altro commento, se non quello che Federsupporter aveva visto giusto dall’inizio ed aveva ragione, allorchè, inascoltata, ignorata e disattesa dalle Istituzioni pubbliche, dalle Istituzioni e società sportive, dagli organi di informazione, salvo qualche rara eccezione , ha portato avanti , in pratica da sola, insieme con il Codacons, sin dalla nascita della tessera del tifoso, la battaglia affinchè fosse rimossa una ingiusta ed illecita forma di sfruttamento, a scopi commerciali,  di una misura che aveva o avrebbe dovuto avere una esclusiva finalità di prevenzione in funzione di una maggiore sicurezza pubblica negli stadi, anziché di sfruttamento della genuina passione dei tifosi .

E’ opportuno rammentare, a questo proposito, che tale ingiusto e illecito sfruttamento ha messo in moto un giro d’affari, alimentato dai tifosi, prudenzialmente quantificabile in circa 2,7 miliardi di euro all’anno, a favore, direttamente ed indirettamente, delle società sportive, nonché a favore di numerose, altre società, pubbliche e private ( banche, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, Autogrill, società di intermediazione etc.).

Non và dimenticato, inoltre, che questo, notevole successo, ottenuto da Federsupporter, in unione con il Codacons, è stato determinante per l’ormai superamento, nella sostanza, della tessera del tifoso, almeno per come originariamente intesa ed attuata, nonché per il proficuo sviluppo di una politica di dialogo e confronto tra le rappresentanze dei sostenitori e le Istituzioni sia pubbliche che sportive.

A questo punto, dunque, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, nel maggio 2011, aveva inopinatamente, sbrigativamente e superficialmente archiviato le segnalazioni pervenute da Federsupporter e dal Codacons, dovrà svolgere la procedura di accertamento del comportamento tenuto dalle società sportive in ordine al rilascio della tessera del tifoso, “ alla stregua” , così come stabilito dal TAR del Lazio, “del contenuto conformativo promanante dalla presente sentenza” .

Il che vuol dire che la predetta Autorità dovrà dichiarare come commercialmente scorretta, poiché aggressiva, la pratica commerciale delle società – e sono la gran parte – che hanno inscindibilmente abbinato la tessera del tifoso ad una carta di credito ricaricabile.

Quanto sopra comporterà un provvedimento inibitorio da parte dell’Autorità Garante, volto ad impedire la continuazione della pratica commerciale scorretta e l’irrogazione nei confronti delle società autrici di tale pratica di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

A ciò si aggiunga la pubblicazione, anche per estratto, a cura e spese delle predette società, della delibera di accertamento della violazione stessa.

Sul piano civilistico, vi è la possibilità di promuovere una class action nei confronti di tali società per il risarcimento del pregiudizio arrecato ai sostenitori-consumatori dalla pratica commerciale scorretta.

A questo scopo, peraltro, Federsupporter e il Codacons hanno deciso di costituire nei prossimi giorni un Comitato misto di giuristi ed avvocati che studi, prepari  e proponga la suddetta class action, nonché una serie di ulteriori iniziative giudiziarie che saranno messe a disposizione degli iscritti e di coloro che vorranno iscriversi alle nominate Associazioni onde poter apprestare e conseguire la migliore e più efficace tutela dei loro diritti ed interessi.


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