Ancora una volta “Virgilio” ci deve guidare attraverso un “Inferno” dantesco di regolamenti, linee guida, Determinazioni, comportamenti e principi di diritto.
Nella Nota predisposta dall’Avv. Massimo Rossetti si chiariscono le “logiche” del voucher elettronico ed i comportamenti delle società sportive.
Alfredo Parisi
Roma 23 luglio2012
Tessera del Tifoso : la babele delle condizioni di vendita degli abbonamenti . Diritto di recesso.
Ulteriori motivi di necessità ed urgenza per cui i sostenitori si associno a Federsupporter
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile Area Giuridico-Legale)
Con la Determinazione n. 26 del 30 maggio u.s.l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, relativamente agli abbonamenti per la stagione 2012/2013, aveva, tra l’altro, stabilito che : “Le Società sportive , nell’ambito della propria autonomia d’impresa, sentite le rispettive Leghe, potranno adottare il voucher elettronico di cui alla Determinazione 5 dell’Osservatorio del 1 febbraio 2012 per un numero definito di gare casalinghe, comunque non superiore a 10 incontri. Il voucher non è valido per le trasferte.”.
La richiamata Determinazione n. 5 del 1° febbraio u.s. stabiliva, a propria volta, che le società sportive potevano adottare, sino al termine della stagione calcistica 2011/2012, il voucher elettronico dei tagliandi utilizzabili per un numero definito di gare casalinghe ma non valido per le trasferte.
Ciò premesso, da ultimo, risulta che la SS Lazio spa e la AS Roma spa hanno messo in vendita, sotto il nome di apposite card, un voucher elettronico per assistere a tutte le gare casalinghe delle rispettive squadre relativamente al prossimo campionato 2012/2013, senza alcuna limitazione, ferma restando la non validità per le gare esterne.
A seguito di chiarimenti e precisazioni richiesti da Federsupporter all’Osservatorio, quest’ultimo ha comunicato di aver inviato una lettera alla Lega Calcio di Serie A con la quale, dovendosi intendere “ tessera del tifoso” , al di là della denominazione ad essa conferita, qualsiasi card elettronica che rispetti i requisiti e le procedure di rilascio contenuti nel Programma Tessera del Tifoso, le card elettroniche rilasciate con tali requisiti e tali procedure sono da considerarsi equivalenti, per quanto riguarda le gare interne, alla tessera del tifoso e, quindi, possono caricare elettronicamente i titoli di accesso a tutte le predette gare, senza alcun limite, fatta salva la non validità per gli incontri in trasferta.
E’ opportuno ricordare che l’Osservatorio, con le Determinazioni n. 6 dell’8 febbraio e n. 12 ,dell’8 marzo scorso, nell’adottare meccanismi di semplificazione dell’accessibilità agli stadi, ha introdotto la “ fidelity card”, definendola come “ qualsiasi card/tessera realizzata nell’ambito del programma tessera del tifoso”.
Si può, perciò, desumere, alla luce dei chiarimenti e delle precisazioni fornite dall’Osservatorio e delle suesposte argomententazioni , che la messa in vendita, sotto il nome di apposite card,aventi le caratteristiche di una fidelity card, di voucher elettronici recanti i titoli per assistere a tutte le gare casalinghe di una squadra, non incontri più, per il campionato 2012/2013, il limite di un massimo di n. 10 gare casalinghe, di cui alla Determinazione n. 26 del 30 maggio u.s.
D’altronde, una volta riconosciuto da parte dell’Osservatorio che la fidelity card è del tutto equivalente alla tessera del tifoso, almeno per quanto concerne gli incontri in casa, il limite di 10 gare non aveva e non ha più alcun motivo di essere.
Per la verità, neppure si comprende quale motivo di essere abbia ancora la limitazione per assistere a gare in trasferta che continua ad applicarsi alle fidelity card, comunque denominate, mentre non si applica alla tessera del tifoso, dal momento che le prime, almeno per quello che riguarda i requisiti di accessibilità agli stadi, devono rispettare gli stessi requisiti e condizioni della seconda.
Una disparità di trattamento che, ci si augura, possa essere anch’essa, al più presto, superata, anche per favorire quel progetto “stadi senza barriere”, già adottato per gli impianti individuati con la Lega Dilettanti e adottato con la Determinazione n. 28/2010, di cui pure parla la Determinazione n. 26 richiamata.
Mentre, peraltro, si auspica che l’Osservatorio, con una specifica Determinazione o, comunque, con un atto formale avente portata generale voglia rendere pubblici e portare alla cognizione e utilizzazione di tutte le società e di tutti i sostenitori i chiarimenti e le precisazioni forniti a Federsupporter in ordine agli abbonamenti per il Campionato 2012/2013, come in precedenza descritti, nel contempo, in base alla ricerca effettuata in questi giorni da Federsupporter e riportata in allegato, risulta che tali abbonamenti siano offerti in vendita dalle società a condizioni difformi.
In particolare, risulta, almeno allo stato, che non siano state comunemente adottate da altre società e per altri sostenitori le soluzioni adottate dalla SS Lazio Spa e dalla AS Roma spa, in precedenza esposte, per la vendita di abbonamenti relativi alla stagione calcistica 2012/2013.
Risulta, inoltre, che, per esempio, la SSC Napoli non abbia tenuto in alcun conto l’ordinanza del Consiglio di Stato del dicembre 2011 e la sentenza del Tar del Lazio dell’aprile scorso che hanno vietato, in quanto pratica commerciale scorretta, poiché idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione al prodotto, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, il rilascio di tessera del tifoso o di fidelity card, inscindibilmente collegate ad una carta di credito ricaricabile, quand’anche quest’ultima sia “ attivabile solo ed esclusivamente a scelta del contraente”.
Federsupporter, pertanto, si riserva di assumere ogni opportuna iniziativa onde far desistere quelle società che non lo avessero fatto o non lo facessero da comportamenti sanciti in sede giurisdizionale come scorretti e, quindi, non consentiti nei confronti dei sostenitori.
Si riserva, altresì, di intervenire nei confronti delle Istituzioni sportive ( Leghe, FIGC, CONI), affinchè anch’esse si adoperino in tal senso.
Con riferimento all’impegno assunto pubblicamente dal Milan A C di rimborsare i propri abbonati, qualora insoddisfatti della composizione della squadra, è opportuno sottolineare quanto segue.
Il Milan A C è, unica a quanto consta, tra le società di calcio a specificare nelle condizioni di abbonamento che” non è conferito agli acquirenti di abbonamenti o biglietti il diritto di recesso di cui all’art. 64 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 ( Codice del consumatore) “ .
Peraltro, l’ esclusione del suddetto diritto non è, a mio avviso, fondata, poiché l’art. 55, cui rinvia l’art. 64 del Codice del consumo, nello stabilire che il diritto di recesso non si applica, tra gli altri, ai contratti di fornitura di servizi relativi al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto vi è l’impegno a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito, non può certo estendersi alla vendita di abbonamenti a partite di calcio.
Ciò, per la semplice ragione per cui, mentre, per esempio, l’acquisto di biglietti o di abbonamenti a spettacoli teatrali o cinematografici presuppone e implica che, prima dell’acquisto, l’acquirente conosca con certezza ed in maniera definitiva interpreti e registi dei suddetti spettacoli, viceversa, l’acquisto di abbonamenti a gare di calcio, prima della conclusione del c.d. “mercato” dei calciatori, presuppone ed implica che l’acquirente non conosca, con certezza ed in via definitiva, “gli interpreti” dello spettacolo che compra.
Né, a maggior ragione, il diritto di recesso, riconosciuto per legge, può essere negato per il fatto che il sigillo fiscale elettronico apposto sui titoli di accesso allo stadio non è annullabile, posto che la modalità di vendita di tali titoli non può mai implicare l’ablazione di un diritto, come detto, riconosciuto dalla legge.
In ogni caso, la surriferita vicenda concernente il Milan AC ed i suoi abbonati dimostra, ove ve ne fosse ancora bisogno, la necessità che, come richiesto da Federsupporter, si debba procedere al più presto all’approvazione di una specifica normativa, integrativa del Codice del Consumo, che riconosca la figura ed i diritti del consumatore sportivo.
Specifica normativa contenuta in una proposta di legge, formulata da Federsupporter e di cui al libro “L’impresa sportiva come impresa di servizi : il sostenitore consumatore “ Tempesta Editore, Roma 2012, di A.Parisi e M.Rossetti).
Proposta che , specificamente, riconosce il diritto di recesso di cui trattasi e ne disciplina l’esercizio.
Infine, come già illustrato nelle note del 2 luglio scorso ( vedasi www.federsupporter.it) ,dal 1° luglio corrente, la FIGC ha stabilito che diventa obbligatorio per le società, quale condizione per l’ottenimento delle licenze nazionali 2012/2013, la nomina di un Delegato ai rapporti con i tifosi.
In proposito, si rammenta che, con la richiamata Determinazione n. 26, la FIGC e le competenti Leghe si sono impegnate ad organizzare percorsi formativi e giornate seminariali per gli operatori addetti a tali rapporti.
Aggiungasi che, con la Determinazione n. 6 dell’8 febbraio scorso, al fine di favorire il coinvolgimento emotivo ed il senso di appartenenza, soprattutto delle categorie più giovani, le società sono state invitate ad organizzare iniziative di coinvolgimento dei tifosi anche prima e dopo le gare, quali : fan zone, stand informativi, etc.
Non solo, con il Protocollo d’Intesa stipulato il 21 giugno 2011 tra il Ministero dell’Interno, il CONI, la FIGC e le Leghe Calcio, riconosciuta che vi è l’esigenza di confronto con le rappresentanze dei tifosi, di sviluppo del dialogo con questi ultimi, di favorirne il coinvolgimento ed il senso di appartenenza, è stato stabilito di promuovere presso le società l’istituzione di unità organizzative denominate “ Dipartimento dei Tifosi”, dedicate ai rapporti con i sostenitori.
Se ne deduce che quello che la FIGC ha reso obbligatorio per le società dal 1° luglio non è la pura e semplice attribuzione ad una singola persona della qualifica formale di “ Delegato” ai suddetti rapporti, bensì l’istituzione di una vera e propria struttura societaria ad hoc, dotata di autonomia e responsabilità ( in proposito leggasi nel libro in precedenza citato “ L’impresa sportiva come impresa di servizi: il supporter consumatore”, Cap. 6, pagg. 66 e segg).
Quanto sopra, come evidenziato nelle note del 2 luglio scorso, necessariamente implica che vi debbano essere soggetti associativi rappresentativi dei sostenitori in grado di interloquire ed interagire, in maniera strutturale e strutturata, con i Dipartimenti dei tifosi delle società.
Un motivo in più perché i sostenitori comprendano la necessità ed urgenza di associarsi a Federsupporter, l’unica Organizzazione che ha dimostrato, con e nei fatti, di poter assicurare quella rappresentanza, strutturale e strutturata, professionalmente competente ed adeguata dei sostenitori stessi, nonché avente le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla legge e dalle norme sportive.