La legge n.92/2012 ha introdotto a carico del datore di lavoro, il pagamento di un ticket licenziamento,
con decorrenza dall’1 Gennaio 2013. Il datore di lavoro risulta, in
tal modo, tenuto al pagamento di un contributo di licenziamento in tutti
i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro (a tempo
indeterminato) generi in capo al lavoratore il diritto al percepimento
dell'AspI.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti, in ordine alla suddetta normativa, presentava al Ministero
del Lavoro istanza d'interpello in merito alla possibilità che,
nell'ipotesi di licenziamento disciplinare per giutificato motivo soggettivo o per giusta causa si configurasse, comunque, il diritto del lavoratore a percepire l’ASpI.
L'interpello era motivato dalla considerazione che un licenziamento disciplinare
costituisce, comunque, un'ipotesi di disoccupazione involontaria,
clausola questa ritenuta dall'INPS indispensabile per l'erogazione dell'AspI.
Il Ministero del Lavoro, ha risposto all'interpello confermando che l'AspI, ex indennità di disoccupazione, spetta anche ai lavoratori destinatari di un licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa,
in quanto la negazione di tale diritto costituirebbe un’ulteriore
reazione sanzionatoria nei confronti del lavoratore. Questa
interpretazione del Ministero del Lavoro porta come conseguenza
l'obbligo del datore di lavoro di versare il ticket licenziamentoanche nel caso licenziamento disciplinare