I tirocini (con esclusione di quelli curricolari e di reinserimento/inserimento al lavoro) non possono avere una durata superiore ai sei mesi, proroghe comprese,e possono essere promossi soltanto a favore di neodiplomati o neolaureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio. I tirocini non sono preclusi agli studenti, a condizione che siano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all’interno del periodo di frequenza dei corsi. La norma non è retroattiva: le disposizioni introdotte dal decreto legge non riguardano i tirocini avviati o approvati prima del 13 agosto, che proseguiranno seguendo la normativa precedente e fino alla loro scadenza. Per prevenire gli abusi e un utilizzo distorto di questo strumento formativo, la circolare chiarisce che il personale ispettivo responsabile verificherà l’effettiva tipologia del tirocinio e la sua legittimità alla luce della normativa. Qualora il tirocinio già in corso non risultasse conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo potrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative e con il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sinora omessi.
Fonte: clicklavoro.gov.it