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Imposta di bollo titoli, dal 1 gennaio 2013 in vigore le nuove aliquote

Da Mrinvest

L’aliquota dell’imposta di bollo titoli aumenterà del 50% e verrà eliminato il tetto massimo di 1200 euro

Imposta di bollo titoli, dal 1 gennaio 2013 in vigore le nuove aliquoteCome previsto dal decreto riferentesi alla manovra finanziaria del Governo Monti emanata con la legge n. 214 del 22 dicembre 2011, a partire dal 1 gennaio 2013 l’imposta di bollo sui conti di deposito, sui conti correnti e sui Buoni Postali Fruttiferi aumenterà dallo 0,10% allo 0,15% sulla somma in deposito. In pratica, l’aumento della tassazione è del 50%, partendo da una applicazione minima annua di 34,20 euro ed eliminando il tetto massimo di 1.200 euro.

L’imposta di bollo titoli sui conti di deposito, sino alla fine del 2011 era di 1,81 euro per ogni comunicazione inviata alla clientela, con la quasi totalità delle banche che si faceva carico dell’imposta. Questo perchè il

conto di deposito veniva considerato un contratto di deposito a risparmio.

Oggi sono esclusi dalla tassazione solo i conti correnti presso banche o posta, il cui saldo medio nell’anno è inferiore a 5 mila euro. Al di sopra di tale somma, il bollo minimo è di 34,20 euro all’anno, senza limite massimo.

Questa dunque sarà la situazione dell’imposta di bollo titoli dal 1 gennaio 2013:
– sui conti di deposito, polizze e conti di deposito titoli si pagherà lo 0,15% della somma depositata. L’imposta di bollo minima è di 34,20 euro.
– sui conti correnti bancari e postali e sui libretti postali si pagherà l’imposta fissa di 34,20 euro per le giacenze medie annue superiori a 5 mila euro.
– sui buoni postali dematerializzati si pagherà lo 0,15% dei buoni con la stessa intestazione, purché superiori ai 5 mila euro. L’imposta minima è di 34,20 euro;
– sui buoni postali cartacei si pagheràlo 0,15%, con l’imposta minima di 1,81 euro per buono e senza esenzione per gli importi inferiori ai 5 mila euro.

La riforma dell’imposta di bollo titoli ha modificato già nei mesi scorsi le condizioni contrattuali tra cliente e banca sui conti di deposito, tanto che alcuni istituti hanno provveduto ad inviare una comunicazione ai clienti per informarli che non erano più disponibili al pagamento del bollo. Il cliente ha comunque la possibilità di esercitare la clausola di rescissione, entro i 60 giorni dall’avvenuta comunicazione, per ottenere le condizioni di pagamento della vecchia imposta di bollo titoli.


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