Magazine Attualità

Tra brecht e kafka: giorgio fidenato e un giudice a berlino

Creato il 22 novembre 2012 da Riecho
Questa l'arringa di Giorgio Fidenato, questo il motivo del processo, negatagli perché espulso dall'aula prima che fosse possibile (via MovimentoLibertario):
"Alla conclusione di questo processo e prima della deliberazione della sentenza, nella mia qualità di imputato ritengo necessario esternare, a tutela della mia onorabilità e in difesa del diritto naturale alla libertà di ogni persona, alcune mie considerazioni per inquadrare meglio la mia personale vicenda in un contesto più generale e per, spero, offrire a lei, Sig. Giudice, ulteriori elementi che le permettano di emettere serenamente la sentenza nei miei confronti. Potrò sembrarle anche duro, ma ciò che dirò e sosterrò deriva da una spietata ed impietosa disamina di quanto mi è accaduto in questi 2 ultimi anni. Mai avrei creduto che la giustizia in Italia si potesse comportare in questa maniera, ma ciò che mi è occorso mi costringe a non risparmiare niente a nessuno. Non le nego che sento nella nostra società un sentimento sempre più ostile nei confronti dell’istituzione giustizia che non preannuncia niente di buono. A mio avviso tale sentimento deriva da una giusta, per quanto ho potuto verificare direttamente, disillusione provocata da un atteggiamento dei magistrati inquirenti e giudicanti considerati non a torto altezzosi, supponenti, partigiani, afflitti da manie di protagonismo, chiusi nei loro privilegi di casta, protesi più a far rispettare la legge e non il diritto, protesi a difendere il privilegio di non dover essere responsabili delle loro azioni anche in caso di madornali ed inescusabili errori.
E questo non lo dico solo io: recentemente un magistrato di lungo corso, Edoardo Mori, magistrato che ha emesso circa 80.000 sentenze penali e che ha verificato il percorso in appello delle sue sentenze di primo grado (vedendone riformate solo il 5%, un record nella magistratura) ha lasciato anzitempo la magistratura perché schifato dal comportamento dei suoi colleghi. In una sua intervista ha affermato (vedi intervista al Giornale del 18/9/2011):” «Il sistema di polizia, il trattamento dell’imputato e il rapporto fra pubblici ministeri e giudice sono ancora fermi al 1930. Le forze dell’ordine considerano delinquenti tutti gli indagati, i cittadini sono trattati alla stregua di pezze da piedi, spesso gli interrogatori degenerano in violenza. Il Pm gioca a fare il commissario e non si preoccupa di garantire i diritti dell’inquisito. E il Gip pensa che sia suo dovere sostenere l’azione del Pm». Oppure ancora:” «Di norma ai giudici non viene neppure comunicato se le loro sentenze sono state confermate o meno. Un giudice può sbagliare per tutta la vita e nessuno gli dice nulla. La corporazione è stata di un’abilità diabolica nel suddividere le eventuali colpe in tre gradi di giudizio. Risultato: deresponsabilizzazione totale. Il giudice di primo grado non si sente sicuro? Fa niente, condanna lo stesso, tanto – ragiona – provvederà semmai il collega in secondo grado a metterci una pezza. In effetti i giudici d’appello un tempo erano eccellenti per prudenza e preparazione, proprio perché dovevano porre rimedio alle bischerate commesse in primo grado dai magistrati inesperti. Ma oggi basta aver compiuto 40 anni per essere assegnati alla Corte d’appello. Non parliamo della Cassazione: leggo sentenze scritte da analfabeti». Sento già le critiche di alcuni per il fatto che il giudice Mori è stato intervistato dal Giornale.
Ma non è solo lui che rileva che c’è qualcosa che non va nella giustizia italiana. In una sentenza del 24 novembre 2011 nella causa C – 379/10, che ha visto contrapposti la Commissione europea alla Repubblica italiana, la Corte di Giustizia della UE ha statuito che: “La Repubblica italiana, escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave,ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n.117, sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado”. È passato un anno da questa sentenza e, come al solito l’Italia, guarda caso, non ha ancora recepito niente in merito. Non ho visto poi nessuno sciopero o protesta da parte della ANM per il fatto che la Politica italiana non rispetta le sentenze e/o non le fa eseguire.
Venendo ora alla vicenda che qui ci interessa, quando penso a ciò che mi è accaduto in questi 2 anni, e tenendo presente la sentenza C – 36/11 della CGUE del 6 settembre 2012, non posso non pensare quanto sia reale quella frase che viene soventemente usata nel nostro lessico. Mi riferisco alla seguente frase: “Ci sarà pure un giudice a Berlino” oppure “Esiste dunque un giudice a Berlino”.
Tutti sappiamo che questa frase è stata mutuata da un’opera teatrale di Bertold Brecht nella quale si narra la storia di un mugnaio che lotta tenacemente contro l’imperatore per vedere riparato un abuso. La storia è la seguente. A Potsdam, vicino Berlino, l’imperatore Federico II di Prussia voleva espropriare il mulino di un mugnaio per abbatterlo. Si trattava chiaramente di un abuso in quanto il motivo consisteva nel fatto che il mulino danneggiava il panorama del suo nuovo castello di Sans Souci. Pur di averla vinta, l’imperatore non esitò a corrompere tutti i giudici e tutti gli avvocati a cui il mugnaio si rivolgeva. Con grande tenacia, il mugnaio riuscì a trovare un giudice onesto che lo aiutò a vincere la causa.
Quando decisi nel marzo 2010 di procedere alla semina di una varietà di mais OGM iscritta nel catalogo Comune europeo delle varietà di specie agricole, ero ben consapevole di quello che stavo facendo. Sapevo che sarei andato incontro ad un procedimento penale. Anzi quello era il mio scopo: togliere la questione dalle mani dei politici per portarla davanti a dei magistrati per far emergere l’illegittimità del comportamento del “governante” e veder finalmente riconosciuto il diritto, una volta per tutte, degli agricoltori italiani di poter scegliere cosa seminare sulle loro proprietà terriere. Perché facevo questo? Credevo che uno dei compiti della giustizia fosse, oltre a quello di far rispettare le leggi, quello di difendere la libertà dei singoli individui di fronte allo strapotere del potere esecutivo. Pensavo che un giudice fosse il geloso custode del diritto inteso come diritto naturale degli individui e che messo di fronte alle incongruenze delle leggi rispetto a tale diritto, di fronte alla coerenza di un certo comportamento rispetto alla arbitrarietà di una legge, questi si schierasse dalla parte dell’individuo in sua difesa.
Lo ammetto: sono stato un illuso, mi sono sbagliato clamorosamente e giunti a questo punto non intendo assolutamente tacere, intendo denunciare la aberrante violazione del diritto dei tribunali italiani nei miei confronti. Di più: se verrò condannato, fin d’ora affermo che lo stato potrà infliggermi le sue pene, ma non piegherò mai la testa ad una sua palese ingiustizia, non avrà mai la mia obbedienza al suo ingiusto ordine.
Ritornando all’opera teatrale, posso sostenere che la vicenda che sto vivendo dal 2010 con la semina del mais OGM può essere paragonata alla vicenda del mugnaio di Potsdam narrata da Brecht, con una piccola differenza: io sono, ovviamente, il mugnaio. L’imperatore è rappresentato dal potere politico di diversi colori che a vario titolo, fiancheggiata dalle varie associazioni Coldiretti, CIA, Slow Food, Codacons, Greenpeace, e tutta quella schiera di gruppi che fanno parte della coalizione Liberi da OGM, stanno compiendo un abuso impedendo da oltre 14 anni agli agricoltori italiani di seminare il MON810. I giudici della CGUE di Lussemburgo, che hanno emesso la sentenza del 6 settembre 2012 nella causa C – 36/11 appena citata dall’avvocato Longo, sono il giudice a Berlino. La magistratura italiana rappresenta quei giudici che si sono lasciati corrompere dall’imperatore tedesco e hanno negato giustizia al mugnaio. La piccola differenza è che il mio avvocato difensore Longo, non si è fatto corrompere ed è sempre stato al mio fianco.
Prima che a qualcuno salti la mosca al naso e si senta chiamato in causa, voglio tranquillizzare tutti: io non ho nessuna alcuna intenzione di sostenere che nella vicenda giudiziaria che stiamo trattando ci siano state delle corruzioni e quindi io non affermo che i giudici italiani sono dei corrotti. Qualcuno dirà: “ Caro Fidenato tu parli di corruzione perché i giudici ti hanno incrimato e per due volte ti hanno dato torto. Troppo facile dire che i giudici sono dei corrotti quando ti danno torto.”. A coloro che fanno questa affermazione replico in questa maniera: “Cosa posso pensare di un sistema giudiziario che per oltre due anni di fila non ha ascoltato niente di ciò che io e il mio avvocato andavamo chiedendo e che ha emesso, nel suo più alto ed ultimo grado, tre sentenze che rigettavano gli appelli del tribunale del riesame mio e dei miei colleghi Zolin Antonio e Midun Stefano che sei mesi dopo sono state ribaltata di 180 gradi dal giudice di Berlino? Cosa posso pensare dei giudici italiani, quando vedo che ben 13 giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione (Squassoni Claudia, Fiale Aldo, Franco Amedeo, Rosi Elisabetta, Sarno Giulio, Lombardi Alfredo Maria, Gentile Mario, Amoroso Giovanni, Andronio Alessandro Maria, Petti Ciro, Amoresano Silvio, Marini Luigi e Gazzara Santi), 4 giudici del Tribunale del riesame di Pordenone (Pergola Eugenio, Moscato Francesco Saverio, Piccin Rodolfo e Monica Biasutti), 1 GIP del Tribunale di Pordenone (Piera Binotto), 3 Giudici del Tribunale del riesame di Udine (Angelica di Silvestre, Mauro Qualizza e Matteo Carlisi) e 1 GIP del Tribunale di Udine di cui ora non ricordo il nome hanno, a vario titolo e con sfumature diverse, sostenuto la tesi dell’accusa respingendo le richieste mie, di Zolin Antonio e di Midun Stefano e poi vedere che il giudice di Berlino, nella sua sentenza, ha ritenuto corretta l’interpretazione del diritto in materia di OGM che io e il mio avvocato andavamo sostenendo, inascoltati, da oltre 2 anni? Sbagliare è umano: ma, di fronte alla sentenza della CGUE, posso io dubitare che l’interpretazione data da così tanti magistrati italiani non sia solo un errore nell’interpretare una norma europea? Posso io essere, in coscienza, legittimato a pensare che ci sia qualcos’altro?
Si dirà che le sentenze dei giudici si criticano attraverso lo strumento dell’appello. Io e i miei colleghi Antonio Zolin e Midun Stefano ci siamo opposti ad un provvedimento di sequestro aziendale e siamo stati bastonati dal tribunale del riesame di Pordenone e di Udine. Abbiamo fatto l’appello in Corte di Cassazione e siamo stati bastonati nuovamente. Dopo 6 mesi il giudice di Berlino, sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato nel caso Pioneer/Ministero dell’Agricoltura, statuisce il contrario di ciò che è stato detto nei nostri casi dal Tribunale del Riesame di Pordenone e di Udine e dalla nostra Corte di Cassazione. Si dirà ancora che non sono né il primo né probabilmente l’ultimo di casi del genere e per questo non si può sostenere che nella vicenda ci sia del torbido. Dico, ripetendomi, che certi atteggiamenti, certe decisioni mi hanno lasciato dell’amaro in bocca che mi hanno fatto perdere definitivamente la fiducia che un individuo dovrebbe riporre nelle istituzioni che sono preposte a dirimere le questioni di giustizia.
Perché parlo di sfiducia verso l’istituzione giustizia italiana? Ricostruiamo brevemente la vicenda e il contesto.
Partiamo con il ricostruire gli abusi dell’imperatore.
Fin da quando nel mondo si è cominciato a parlare di biotecnologie in seguito alla scoperta nel 1973 dell’enzima della polimerasi, cioè della possibilità di spezzare la catena del DNA e riattaccarla in un’altra parte o in un altro DNA, gli scienziati e la legislazioni di tutti i paesi si sono subito interrogati sui possibili rischi di tale tecnologia. Il mondo scientifico nel 1973 si dette un anno di autosospensione degli esperimenti per capire meglio la portata delle nuove scoperte e per capire dove si poteva andare a parare. Vennero implementati autoregolamenti, commissioni bioetiche perché si compresero immediatamente le grandi potenzialità e problematiche inerenti alla tecnica dell’ingegneria genetica. Negli anni ottanta partirono le prime applicazioni per uso commerciale, che avrebbero tuttavia avuto bisogno del superamento dei paletti legati alle problematiche che sarebbero potute sorgere. Nel 1990 la CEE elaborò e deliberò, sulla base del “principio di precauzione” molto stringente, la prima direttiva in materia, la 90/220/CE che richiedeva tutta una documentazione da parte delle ditte che avessero voluto commercializzare i loro prodotti sui suoli della comunità europea. Dal 1989 poi partirono una serie di sperimentazioni in 400 laboratori europei finanziati dalla Commissione che sono costati circa 70 milioni di € per la verifica delle implicazioni ambientali e sanitarie di questi organismi ottenuti attraverso l’inserimento di pezzi di DNA con le tecniche dell’ingegneria genetica. Nel 1996 partirono negli USA le prime coltivazioni commerciali di soia e mais OGM. Nel 1998 è stato approvato per l’immissione in commercio il MON810, immissione che comprendeva anche la possibilità di seminare. Mi ricordo come fosse oggi le prime coltivazioni nel 1998 e 1999 di soia e mais OGM a titolo sperimentale in varie parti dell’Italia, fra cui il nostro Friuli.
Nel 2000 il Commissario alla ricerca Busquin pubblicò i risultati della ricerca effettuata nei 400 laboratori europei (European Union (2000) Review of results of 15 years study on GMOs. http://europa.eu.int/comm/research/quality-of-life/gmo/ European Union – Web page on GMOs. http://europa.eu.int/comm/food/fs/gmo/gmo_index_en.htm) nella quale veniva evidenziato che, non solo gli OGM non avevano mostrato alcun effetto negativo sulla salute e sull’ambiente, ma si erano dimostrate la maggiori qualità rispetto agli stessi alimenti tradizionali.
Ma nello stesso 2000, con il secondo governo Amato, ascese al Ministero dell’agricoltura il sig. Pecoraro Scanio il quale, animato solamente da ideologia e senza uno straccio di prova, in pieno stile dittatoriale, bloccò la semina, la commercializzazione e la sperimentazione degli OGM (per la cronaca tale decreto venne annullato da una sentenza della Corte di Giustizia Europea nel 2004).
Il vento era cambiato e i politici catastrofisti cominciarono a farla da padrone, non senza uno spregiudicato uso del terrorismo mediatico. A questo proposito consiglio a tutti la lettura di un bel libro, edito dalla Liberilibri di Paul Driessen del 2003 che si intitola Ecoimperialismo. Paul Driessen, con un curriculum scolastico di tutto rispetto in geologia ed ecologia, è stato membro del Sierra club e della Zero Population Growth, ma ha abbandonato questo genere di associazioni quando il movimento ambientalista ha assunto caratteri di intolleranza, di inflessibilità nelle sue richieste e di insensibiltà ai bisogni di miliardi di persone prive di cibo, energia, acqua potabile, cure sanitarie e altre necessità di base.
Da quel momento abbiamo assistito ad un aumento esponenziale di azioni arbitrarie ed abusive da parte dei politici per impedire la possibilità di seminare il mais OGM in Italia.
Nell’aprile 2001 la Comunità Europea emanò la direttiva 18/2001/CE che sostituiva ed abrogava la 220/CE del 1990. Una settimana dopo Pecoraro Scanio falsò il decreto legislativo 212/2001 (in applicazione dell’allegato B della legge 526 del 21/12/1999), che doveva recepire le direttive 95/98 e 96/98, emanando le norme di cui all’art. 1, comma da 2 a 7, per cui noi stiamo celebrando questo processo. Da notare che nel decreto non c’è un richiamo, nemmeno una virgola, che parli della direttiva 18/2001/CE. Nonostante la direttiva 95 del 1998, all’art. 1 bis definisca il concetto di commercializzazione (che non comprende assolutamente il concetto di semina a fini commerciali delle varietà OGM) l’allora ministro Pecoraro, travalicando la delega della L. 526/1999 ha introdotto una norma sulla semina delle varietà OGM. I concetti di commercializzazione di cui sopra riguardavano aspetti della commercializzazione delle sementi: la forma del sacchetto, la forma dell’etichetta, il colore e il contenuto delle etichette che accompagnano le confezione delle sementi, ecc… Al contrario all’art. 1 comma da 2 a 7, Pecoraro Scanio inserì una norma che riguardava la messa a coltura della varietà OGM, assoggettandole ad una autorizzazione. Di fatto questo art. 1 del d. lgs. 212/2001 costituiva una norma tecnica ai sensi della direttiva 34/98/CE e, sempre per tale direttiva, il progetto di legge, non la legge, avrebbe dovuto essere preventivamente notificato alla Commissione europea. È agli atti la prova che l’art. 1 non è mai stato notificato alla Commissione europea.
Nel 2001 cambia governo e al Ministero sale Alemanno. La musica non cambia, è sempre la stessa. Nel 2002 emise delle circolari in cui bloccava le sperimentazioni degli OGM in pieno campo.
Nel luglio 2003 viene emanata la raccomandazione 556/2003/CEE sulla coesistenza (altro mantra degli anti OGM) e 2 mesi dopo viene emanato l’art. 26/bis della direttiva 18/2001/CE.
A fine 2004 la politica cercò di promulgare la norma sulla coesistenza. Alemanno, in continuità con il suo predecessore Pecoraro Scanio, emise il D.L. 279/2004, convertito, con modifiche, nella legge 5/2005. Venne istituito il Comitato consuntivo sulle norme di coesistenza tra lo Stato e le Regioni. Venne istituita anche una commissione per la redazione delle linee guida delle misure di coesistenza. Non potevano ovviamente mancare le norme transitorie; infatti all’art. 8 venne previsto che, fintantoché non fossero approvati i piani di coesistenza di cui all’art. 4, non si poteva seminare le colture OGM. Ad oggi 12 novembre 2012, ore ….. nessun piano di coesistenza è stato approvato. Non c’è nemmeno una traccia delle linee guida.
Emanata la legge, la Regione Marche impugnò la legge di fronte alla Corte Costituzionale. Risultato: gran parte della legge, nel 2006, venne dichiarata incostituzionale, tra cui il famoso articolo 8 sulle norme transitorie. Quindi c’era una potenzialità che in Italia si potessero seminare piante OGM perché non c’era un divieto specifico. Niente paura: intervenne di nuovo Alemanno che il 31 marzo 2006 firmò una circolare che bloccava di nuovo la possibilità di seminare OGM fino alla approvazione dei piani di coesistenza.
Nel frattempo, insieme ad altri colleghi, formammo nel 2005 l’associazione culturale Futuragra con lo scopo di inserirsi nel dibattito culturale al fine di confrontarsi con la scienza e sostenere posizioni scientifiche sugli OGM. Organizzammo conferenze sul tema, cercammo di partecipare a dibattiti in cui si discuteva dell’argomento, cercammo di interloquire con gli organi decisori.
Mi ricordo ancora che scrivemmo una lettera all’assessore regionale all’Agricoltura Marsilio che il 26/01/2006 rispose alla nostra richiesta di autorizzazione alla semina affermando che “…la Regione FVG non può legiferare in materia di OGM fintantoché il Ministero dell’Agricoltura non provvede all’emanazione del decreto contenente le norme quadro per la coesistenza, stabilite in conformità a quanto previsto dalle linee guida che dovranno essere, a loro volta, predisposte da uno specifico Comitato ministeriale in materia di coesistenza…”. Allora rivolgemmo la nostra attività verso il Ministero e a settembre del 2006 cominciammo a fare le domande di richiesta di semina, (ho già detto, in un precedente interrogatorio, che reputavo non legittima tale richiesta). L’11 aprile 2007 il Ministero, a firma di Giuseppe Ambrosio, rispose:”…Al riguardo questo Ministero fa presente di non poter procedere all’istruttoria della richiesta di autorizzazione nelle more dell’adozione, da parte delle Regioni, delle norme idonee a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche (piani regionali) come previsto dalla circolare MiPAAF del 31 marzo 2006…”.
Di fronte a queste risposte decidemmo allora di instaurare un contenzioso di fronte al TAR del Lazio con una causa pilota. Le cose si trascinarono fino al Consiglio di Stato perché il TAR del Lazio, in prima istanza, rigettò il ricorso perché, a suo dire, l’atto del ricorso andava notificato anche alla Regione FVG in quanto cointeressata. Dopo alterne vicende si giunse alla sentenza 183/2010 del Consiglio di Stato del 18 gennaio 2010. In quel momento era Ministro Zaia, il quale portò a termine l’istruttoria ed emise un decreto di diniego della possibilità di semina. (per pura conoscenza, il soggetto interessato alla sentenza del Consiglio di Stato, cioè il Sig. Dalla Libera, ha impugnato al TAR il decreto Zaia il quale recentemente è stato annullato, condannando lo Stato al pagamento delle spese. Lo Stato ha impugnato l’annullamento del decreto Zaia. Il soggetto ha dovuto fare ricorso di nuovo al TAR per farsi pagare le spese a cui lo stato era stato condannato. Una nota. Il TAR ha condannato lo Stato a rifondere 2.000,00€ di spese legali. Chiedo a tutti i presenti cosa sono 2.000,00€ di fronte a tutta questa attività che è stata necessaria per portare avanti le cause contro lo Stato? Con 2.000,00€ non si paga nemmeno una causa di fronte al giudice di pace!!!). In questi faldoni di documenti avrei altro materiale per dimostrare gli abusi commessi dal potere in questa vicenda, ma mi rendo conto che non posso abusare del suo tempo. Ci sarebbe da parlare di tutte le azioni portate avanti dai fiancheggiatori della politica: Coldiretti, CIA, Slow Food, Greenpeace, Codacons, ecc… si sono dati da fare: mi hanno diffamato, hanno raccontato bugie inenarrabili, hanno evitato scientemente i confronti nei dibattiti sui mezzi di informazione, hanno abusato della loro posizione di privilegio nel sistema dei media per gettare discredito sulla mia persona. Hanno cercato di fare pressione psicologica sul sottoscritto cercando di tagliarmi l’erba sotto i piedi. Hanno perfino organizzato una manifestazione vicino alla mia proprietà di Fanna e sono andati presso l’amministrazione comunale di Fanna, perorando la necessità dell’emissione di un’ordinanza di distruzione della coltivazione. Per non parlare degli atti di violenza e vandalici che ho subito. Ci metto dentro anche il tentativo di commissariarmi nel 2005. Se vuole il materiale è a sua disposizione. Mi sembra di avere abbondantemente dimostrato la prevaricazione del diritto commesso dal potere nell’impedire la possibilità di semina di varietà OGM da 14 anni.
Di fronte a questo ennesimo abuso della politica decisi allora che era giunto il momento di porre fine a questo comportamento. Bisognava togliere dalle mani del potere politico la questione OGM e portarla sul piano giuridico. Ecco la decisione di procedere alla semina di mais OGM, di annunciare la semina, di riuscire a portare a compimento la maturazione delle piante per poter mostrare al pubblico cosa sono questi fantomatici OGM. Quando le piante avessero completato il ciclo, ci saremmo autodenunciati per portare davanti al tribunale la questione dell’interpretazione del D. lgs 212/2001 rispetto alla direttiva 18/2001/CE. Fummo scoperti prima di quanto avevamo pianificato, ma in fondo lo scopo venne ottenuto.
Il tutto venne pianificato tra il sottoscritto e il responsabile del Movimento Libertario, Leonardo Facco.
Ora passiamo ad analizzare la parte della commedia di Brecht che riguarda la corruzione del sistema giudiziario, negandomi giustizia.
Ci affidammo fiduciosi alla magistratura. Finalmente, pensavamo, si sarebbe posto fine a questo indecoroso comportamento del potere, ma ci sbagliammo di grosso.
Quando ricevetti l’avviso di garanzia, facemmo subito presente al GIP e al PM che non era vero che il MON810 non fosse autorizzato. Niente da fare, secondo il PM c’era il d. lgs 212/2001 che parlava chiaro. Cercammo di far capire che il d.lgs. 212/2001 non era stato notificato alla Commissione europea, che per questo motivo penalmente non era opponibile a terzi, che era in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2001/18/CE. Niente. Arrivò il decreto penale di condanna. Poco male, era messo in bilancio.
Nel 2011 comunicai a tutte le autorità che era mia intenzione, come da diritto previsto dalla UE, seminare mais OGM anche nella campagna agraria 2011. Non ci fu tempo di seminare, arrivò il sequestro preventivo dell’azienda. Niente di grave. Questo ci permise di adire al Tribunale del riesame per sottoporre definitivamente ed immediatamente la questione dell’interpretazione giuridica del d. lgs 212/2001 in relazione alla direttiva 18/2001/CE.
Ora qui non c’è il tempo di stare ad analizzare punto su punto le sentenze dei giudici del riesame e della Corte di Cassazione. I punti di doglianza sono moltissimi, ma non è questa la sede per tale analisi.
Quello che qui mi interessa è mettere in evidenza come il Tribunale del Riesame e la Corte di Cassazione nella vicenda non abbiano brillato.
Per questo motivo voglio esporre due casi che meritano la nostra analisi.
Il primo riguarda il Tribunale del riesame di Pordenone. Come detto sopra, dopo il sequestro dell’azienda, impugnai il decreto davanti al Tribunale del riesame. Il collegio era composto da Pergola (presidente), Moscato e Biasutti. I temi di doglianza erano moltissimi: uno in particolare mi colpì. Nell’ordinanza di rigetto del riesame n° 20/2011 RICR il collegio sosteneva che la legittimità della richiesta di autorizzazione di cui al d. lgs. 212/2001 di semina di una varietà OGM per uso commerciale derivava direttamente dall’art. 6 della direttiva 18/2001/CE. Non si avvide però il collegio che detto articolo 6 della direttiva 2001/18/CE regolamentava l’emissione deliberata in ambiente di un OGM, ma per fini diversi dall’immissione in commercio. Ebbe poi a sostenere che, poiché la direttiva 18/2001/CE e il d. lgs 212/2001 erano coevi (sono stati emessi una settimana dopo l’altro), il d.lgs era pedissequo alla direttiva. Tuttavia io ho controllato e nell’intestazione del d. lgs. 212/2001 non c’è una parola, una virgola che faccia riferimento alla direttiva 18/2001/CE. L’intestazione del decreto è la seguente: “…Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli…”. Se poi andiamo a vedere quando era stata emanata la legge delega di attuazione del d. lgs. vediamo che essa è la 526 del 21 dicembre 1999. Come poteva essere pedissequo della direttiva 18/2001/CE, solo il collegio lo sa. Ma questo non é tutto; ora viene il bello. Succede che il collega Zolin nell’estate del 2011 subisca la mia stessa sorte. Viene seguito anch’esso dall’avvocato Longo e questi propone anch’esso il riesame del provvedimento di sequestro. Il collegio questa volta è composto da Pergola (presidente), Piccin e Moscato. Memore di quanto aveva sostenuto il tribunale del riesame nel mio caso, il ricorso venne impostato non solo su quanto era stato sostenuto nel mio caso, ma integrato con tutte le controargomentazioni basate sulle doglianze che erano state ravvisate nella mia ordinanza. È pur vero che il giudice Pergola non poteva smentire se stesso, ma nel ricorso di Zolin vennero smontate punto su punto tutte le inesattezze giuridiche che il collegio aveva commesso nella mia ordinanza. Andate a vedere l’ordinanza 36/11 e confrontatela con la mia 20/11 e troverete che sono quasi identiche. Il copia incolla è stato fatto talmente male che se andate a controllare l’intestazione dell’ordinanza 36/11 a destra non troverete l’RG della causa di Zolin, ma troverete l’RG della mia causa. Mi chiedo: ma si può lavorare così? Mi chiedo: si può giocare in questo modo con la vita delle persone? Solo per non ammettere i propri errori, in una causa penale, non si legge nemmeno quello che un imputato ha scritto e si danno risposte totalmente sconclusionate rispetto al contesto delle argomentazioni della difesa?
Il secondo fatto che voglio sottoporre alla sua attenzione riguarda la circostanza della mancata notifica del d.lgs. 212/2001 alla Commissione europea in quanto, non essendo mai stata notificata provveduto a tale notifica, la disciplina che prescrive il provvedimento autorizzatorio non potrebbe essere fatta valere nei confronti dei privati e dovrebbe essere disapplicata dal giudice nazionale. Tralascio per brevità di tempo di analizzare come i Tribunali del riesame di Pordenone e di Udine si sono comportati in merito. Mi concentro solo sulle risposte date dalla Corte di Giustizia nelle tre sentenze relative al mio caso, a quello di Zolin e quello di Midun.
La tesi alquanto bizzarra sostenuta nel mio caso e in quella di Zolin è questa: l’art. 1 del d. lgs 212/2001 viene valutato come “…recepimento del principio di coesistenza di derivazione comunitaria…” e poiché l’art 8 e 9 della Direttiva 98/34/CEE impone che i progetti di regole tecniche vengano notificati alla Commissione delle Comunità Europee…”, “…salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale od europea…”. Ora la lingua italiana ha un suo significato: come il d. lgs. 212/2001 emanato nell’aprile 2001 possa essere il “…semplice recepimento integrale di una norma internazionale od europea …” riferendosi al principio della coesistenza che è stato emanato nel 2003, solo i magistrati Squassoni, Fiale, Franco, Rosi, Sarno, Lombardi, Gentile, Amoroso e Andronio lo sanno. Per inciso poi bisogna sapere che anche nel caso di semplice recepimento integrale di una norma internazionale od europea, corre l’obbligo, da parte dello Stato membro, di comunicare alla Commissione che quella regola tecnica è entrata far parte della legislazione dello Stato membro attraverso il semplice ed integrale recepimento della norma internazionale ed europea. Agli atti non esiste tale evenienza. La Corte conclude che vista la chiarezza del quadro normativo così delineato (sic!) non si configura una questione di interpretazione da sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione.
Il Collegio composto da Petti, Gentile, Amoresano, Marini e Gazzara che ha esaminato il caso del appello di Midun va oltre. Oltre a richiamare il concetto del semplice ed integrale recepimento di cui abbiamo parlato sopra afferma che “…le norme di cui al D. Lgs. n. 212 del 2001, art. 1, che disciplinano “la messa a coltura” dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate palesemente non possono considerarsi “regola tecnica” nei sensi precisati dalla Direttiva sopra richiamata …”.
Ora qui viene il bello. Possiedo due documenti ufficiali che provengono dal Ministero dell’Agricoltura, di cui uno è stato versato dalla Regione Friuli Venezia Giulia tra i suoi documenti in questo processo, in cui ritroviamo le seguenti affermazioni.
La prima si trova in un documento del 23/12/2008 firmato dal capo dipartimento Giuseppe Nezzo, in risposta all’ordinanza n. 6132 del 19/11/2008 del Consiglio di Stato nella quale veniva richiesto il deposito di chiarimenti specifici nella causa che vedeva contrapposti l’agricoltore Silvano Dalla Libera al Ministero dell’Agricoltura di cui più sopra abbiamo parlato. Nella risposta, dopo aver precisato diversi aspetti della normativa, il Capo Dipartimento Nezzo afferma:”…Successivamente le predette linee guida, che si configurano come una base comune per consentire, nel rispetto dell’autonomia decisionale delle varie Amministrazioni regionali, l’applicazione di norme regionali armoniche di coesistenza, saranno notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva CE 34/1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle argomentazioni tecniche…”.
La seconda la ritroviamo nella relazione al Ministro dell’Agricoltura n° 6580 del 12 marzo 2009, sempre a firma del Capo dipartimento Nezzo, è depositata agli atti di questo processo nei documenti della Regione FVG. Questa nota venne mandata al Ministro come informazione proprio in seguito al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Pioneer Hi Bred che poi ha portato alla sentenza della CGUE del 6 settembre 2012 di cui si è parlato. Preliminarmente denuncio che questo documento depositato agli atti è carente della pagina 7 che impedisce di cogliere il senso compiuto di questa relazione. Più volte è stato chiesto alla parte civile di recuperare tale pagina ma non è mai stata offerta. (mi piacerebbe proprio saper quello che ci sta scritto; probabilmente è una mancanza strategica, piuttosto scottante). A pagina 8 di detta comunicazione, parlando delle norme contenute nel d. lgs. 212/2001 Nezzo afferma:”…L’autorizzazione di cui sopra non è prevista nelle dette direttive, ma è stata introdotta in sede di recepimento per salvaguardare le coltivazioni convenzionali e (particolarmente) quelle biologiche da eventuali rischi di inquinamento derivanti da colture geneticamente modificate che dovessero essere effettuate senza le dovute tutele e cautele. Difatti la disposizione non contiene un divieto alla coltivazione, ma mira a stabilire delle “misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali”. Si pone l’attenzione sul fatto che trattandosi di attuazione di disposizioni comunitarie, corre l’obbligo di notifica per l’esame di conformità da parte dell’autorità comunitaria. Nessun rilievo risulta mosso all’Italia per la disposizione legislativa in questione..”. In questa affermazione Nezzo dice tre verità, una delle quali però basata su un dato falso. La prima è che l’autorizzazione di cui sopra non è prevista (cioè quella indicata nel d. Lgs. 212/2001) nelle dette direttive (quali siano dette direttive non è dato saperlo, mancando la pagina 7). La seconda verità è che anche quando trattasi di attuazione di disposizioni comunitarie, è necessaria la notifica per l’esame di conformità al diritto europeo da parte della Commissione. La terza verità è che il d. lgs. 212/2001, è vero che non ha mai ricevuto rilievi dalla Commissione, grazie però al fatto che non è mai stato notificato ad essa.
Di fronte a queste affermazioni del Ministero, cioè della mia controparte, mi chiedo: com’è possibile che tutti i giudici italiani che si sono espressi fin ora sulla materia OGM, abbiano deciso come nemmeno la controparte denunciante si sarebbe aspettato? Come mai tutti questi giudici hanno sostenuto che la norma prevista nel decreto 212/2001 non è una norma tecnica, che non serve una richiesta di parere pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea quando la stessa controparte denunciante afferma che è una norma tecnica e come tale va preventivamente notificata alla Commissione? Come mai tutti i giudici in questa vicenda non hanno bloccato l’azione penale nei miei confronti, come nei confronti di Zolin e Midun quand’anche la controparte ammette che il 212/2001 andava notificata preventivamente alla Commissione?
Mi avvio alla conclusione.
Mi pare di avere abbondantemente dimostrato il comportamento abusivo del potere politico e dei suoi fiancheggiatori nei miei confronti, così come il comportamento poco corretto della giustizia italiana.
Quando io nella mia introduzione ho paragonato questa vicenda a quella della commedia di Brecht e quando ho paragonato il comportamento dei giudici italiani a quello tenuto dai giudici locali che si sono fatti corrompere dall’imperatore di Prussia per dare torto al mugnaio, penso di non essermi sbagliato affatto.
Quando io parlo di corruzione, io non sostengo che i giudici hanno perso dei soldi o promesse di avanzamento di carriera per sentenziare negativamente nei miei confronti. Quando io parlo di corruzione mi riferisco ad altro, ovvero al piegare il diritto alla propria ideologia; alla mancanza di rispetto per l’imputato attraverso la scarsa considerazione di quello che sostiene; alla piaggeria verso il potere politico; al conformismo nei confronti del pensiero mainstream; alla supponenza; alla sciatteria nel fare le sentenze; al non riconoscere i propri errori; al non ascoltare, soprattutto nelle cause dove sono predominanti questioni di diritto, ciò che sostiene l’imputato; al non volere confrontarsi sul terreno delle argomentazioni dell’imputato perché si è protetti dal principio dell’insindacabilità delle decisioni del giudice. Questi sono i fattori che fanno perdere la fiducia dei cittadini nei confronti dell’istituzione giustizia e mi pare di avere abbondantemente dimostrato perché nella mia mente si insinuino brutti pensieri nei confronti della correttezza dell’azione della giustizia italiana tenuta nel caso semina OGM.
Egr. sig. Giudice ora lei è chiamato ad emettere una sentenza di colpevolezza o di innocenza nei miei confronti. Io spero che, nonostante tutto, lei diventi il giudice di Berlino che finalmente porta la luce in questa vicenda. Ne ha l’occasione, non la getti al vento. Troppi abusi ed iniquità si sono viste; è ora di spazzare via tutte queste bugie e ristabilire la verità.
Egr. sig. Giudice io non ho aggredito né la persona né la proprietà altrui. Le chiedo di esaminare la vicenda, al di là della sentenza della Corte di Giustizia europea del 6 settembre 2012, dato che ha tutti gli elementi per far luce sulla verità, per capire da che parte sta la ragione e da che parte sta il torto.
Le chiedo di accogliere in toto gli argomenti portati a mia difesa e di assolvermi perché il fatto non costituisce reato.
Chiedo inoltre che la sentenza di assoluzione venga pubblicata a spese delle parti civili e dello Stato sui quotidiani La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Messaggero Veneto, Il Gazzettino e sul settimanale l’Informatore Agrario affinché venga ristabilita la verità nei miei confronti e si metta in luce il comportamento prevaricatore dello Stato e di alcune associazioni fintamente impegnate per il bene comune.
P.s. Intendo qui ringraziare la Polizia Giudiziaria, la Digos, i Carabinieri e la Forestale per il comportamento esemplare tenuto nei miei confronti e della mia famiglia durante tutte le attività investigative. Pur nei rispettivi ruoli, c’è sempre stata totale e fattiva collaborazione senza alcuna prevaricazione da parte di nessuno e penso, parlando per tutti, che si sia instaurato un profondo senso di stima reciproca.
La ringrazio."
Redazione EconomiaeLiberta.com


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :