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Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [10]

Creato il 11 novembre 2010 da Tnepd
Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [10]

OCCUPAZIONE
111) All'articolo 125, i termini «e all'articolo 2 del presente trattato» sono soppressi.

TITOLI SPOSTATI
112) Il titolo IX denominato «POLITICA COMMERCIALE COMUNE» e gli articoli 131 e 133 diventano, rispettivamente, il titolo II nella parte quinta sull'azione esterna dell'Unione e gli articoli 188 B e 188 C. L'articolo 131 è modificato come indicato al punto 157) e l'articolo 133 è sostituito dall'articolo 188 C. Gli articoli 132 e 134 sono abrogati.113) Il titolo X denominato «COOPERAZIONE DOGANALE» e l'articolo 135 diventano, rispettivamente, il capo 1 bis, nel titolo I bis denominato «Libera circolazione delle merci» e l'articolo 27 bis, come indicato al punto 45).
POLITICA SOCIALE
114) La denominazione del titolo XI, che diventa IX, «POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ» è sostituita dalla seguente: «POLITICA SOCIALE» e la denominazione «Capo 1 — Disposizioni sociali» è soppressa.115) È inserito il nuovo articolo 136 bis seguente:«Articolo 136 bisL'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia. Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.».116) L'articolo 137 è così modificato:a) al paragrafo 2, nella parte introduttiva del primo comma, i termini «il Consiglio:» sono sostituiti da «il Parlamento europeo e il Consiglio:» e i verbi sono adattati di conseguenza; la prima frase del secondo comma è divisa in due commi redatti come segue:«Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati.». La seconda frase del secondo comma diventa l'ultimo comma e i termini «del presente articolo» sono soppressi;b) al paragrafo 3, alla fine del primo comma è aggiunta la parte di frase seguente «... o, se del caso, una decisione del Consiglio adottata conformemente all'articolo 139.»; al secondo comma, i termini «... una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 249,» sono sostituiti da «... una direttiva o una decisione devono essere attuate,» e i termini «... o detta decisione» sono aggiunti alla fine.117) All'articolo 138, paragrafo 4, prima frase, i termini «In occasione della consultazione ...» sono sostituiti da «In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 ...» e, nella seconda frase, i termini «La durata della procedura» sono sostituiti da «La durata di tale processo».118) L'articolo 139, paragrafo 2, è così modificato:a) al primo comma, la frase seguente è aggiunta alla fine: «Il Parlamento europeo è informato.»;b) al secondo comma, l'inizio della prima frase «Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo ...» è sostituito da «Il Consiglio delibera all'unanimità allorché l'accordo ...» e l'ultima frase è soppressa.119) All'articolo 140, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine del secondo comma: «..., in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.».120) All'articolo 143, il secondo comma è soppresso.
FONDO SOCIALE EUROPEO
121) Il capo 2 diventa «TITOLO X».122) All'articolo 148, i termini «le decisioni di applicazione relative» sono sostituiti da «i regolamenti di applicazione relativi».
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT
123) Il capo 3 diventa «TITOLO XI» e i termini «E GIOVENTÙ» alla fine della denominazione sono sostituiti da «, GIOVENTÙ E SPORT».124) L'articolo 149 è così modificato:a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:«L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.»;b) al paragrafo 2, quinto trattino, i termini «... e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa,» sono aggiunti alla fine; il trattino seguente è aggiunto come ultimo trattino:«— a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.»;c) al paragrafo 3, i termini «in materia di istruzione» sono sostituiti da «in materia di istruzione e di sport»;d) al paragrafo 4, i termini «, il Consiglio adotta» sono soppressi, il primo trattino inizia con i termini «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando ...» e il termine «adottano» è inserito prima di «azioni di incentivazione»; il secondo trattino è sostituito dal seguente: «il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.».125) All'articolo 150, paragrafo 4, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: «e il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.».
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