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Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [21]

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Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [21]

CONSIGLIO EUROPEO
189) Sono inseriti la nuova sezione 1 bis e i nuovi articoli 201 bis e 201 ter seguenti:«SEZIONE 1 bis: IL CONSIGLIO EUROPEOArticolo 201 bis1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri. L'articolo 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 205, paragrafo 2 del presente trattato si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata. Allorché il Consiglio europeo delibera mediante votazione, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.Articolo 201 terIl Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata:a) una decisione che stabilisce l'elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate quella “Affari generali” e quella “Affari esteri”, conformemente all'articolo 9 C, paragrafo 6 del trattato sull'Unione europea;b) una decisione sulla presidenza delle formazioni del Consiglio, eccettuata quella “Affari esteri”, conformemente all'articolo 9 C, paragrafo 9 del trattato sull'Unione europea.».

CONSIGLIO
190) Gli articoli 202 e 203 sono abrogati.191) L'articolo 205 è così modificato:a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:«1. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.2. In deroga all'articolo 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, a decorrere dal 1° novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.3. A decorrere dal 1°  novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie, nei casi in cui, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio partecipano alla votazione, per maggioranza qualificata si intende quanto segue:a) per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.b) In deroga alla lettera a), quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.»;b) il paragrafo 4 è soppresso e il paragrafo 3 diventa paragrafo 4.192) L'articolo 207 è sostituito dal seguente:«Articolo 2071. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio. Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale.3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.».193) All'articolo 208, la frase seguente è aggiunta alla fine dell'articolo «Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.».194) All'articolo 209, i termini «previo parere» sono sostituiti da «previa consultazione».195) L'articolo 210 è sostituito dal seguente:«Articolo 210Il Consiglio fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio. Esso fissa altresì tutte le indennità sostitutive di retribuzione.».
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