A difesa dei diritti dell'istante è stato richiamato l'art. 36 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che "nullità delle clausole contrattuali di cui venga accertata la vessatorietà in tema di contratti conclusi tra il professionista e il singolo utente persona fisica e ciò a tutela del consumatore".
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda, condannando la Società convenuta al rimborso della somma di 500 Euro spesa per l'abbonamento annuale e al risarcimento dei danni morali.
Le motivazioni dell'accoglimento della domanda sono "Treni in ritardo di almeno 10-15 minuti come norma, salvo ritardi maggiori; sedili sporchi al punto di non potersi più sedere; malfunzionamento di apparecchiature interne e, in alcuni casi, soppressione di alcuni treni che non veniva neppure annunciata...". I danni morali sono stati riconosciuti a causa delle condizioni di viaggio "gravemente umilianti".
Secondo il Giudice di Pace Roberta Rosabianca Succi si deve escludere che l'obbligo di Trenitalia "si esaurisca nel trasporto dell'utente a destinazione, a prescindere dalle modalità esecutive di tale trasporto", considerando anche i costi del trasporto.
La sentenza costituisce un precedente per i pendolari - costituiti anche in comitati -, che pretendono di viaggiare in condizioni adeguate e non su c.d. "carri merci", e potrebbe aprire la strada ad una possibile class action.
Roma, 5 settembre 2011 Avv. Daniela Conte
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