In data odierna il Tribunale Civile di Milano in accoglimento del ricorso di PRS ex art. 700 c.p.c. ha inaudita altera parte ordinato alla EDB Media Srl di dare corso all’esecuzione del contratto di concessione specificando in particolare il rispetto dell’esclusiva in capo a PRS Srl in relazione alla commercializzazione degli spazi pubblicitari sui canali Sportitalia e il relativo obbligo di EDB Media Srl di trasmettere regolarmente la pubblicità raccolta da PRS.
EDB Media Srl è stata quindi inibita dallo svolgere attività di raccolta pubblicitaria, direttamente o indirettamente sui canali televisivi Sportitalia, Sportitalia 2 e Sportitalia 24 fermo restando la prosecuzione del giudizio cautelare.





