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Tribunale Lecco: la casa concessa in comodato gratuito per uso familiare non deve essere restituita su semplice richiesta

Da Butred77

Il Tribunale di Lecco, con sentenza del 1 dicembre 2010 ha affermato che l’usufruttuario di un appartamento, che lo concede in comodato d’uso gratuito ad un soggetto, in vista del suo matrimonio, affinché lo utilizzi per le esigenze abitative della famiglia, non può pretenderne la restituzione, se non per un  urgente ed impreveduto bisogno.

Con il ricorso presentato in Tribunale, l’usufruttuario di un immobile, riferiva di aver concesso verbalmente in comodato gratuito al figlio, alcuni locali di detto immobile senza determinazione di durata; lo stesso, lamentava il mancato rilascio dell’immobile in questione da parte del comodatario e, conseguentemente, chiedeva che, accertato e dichiarato l’esistenza di un contratto verbale di comodato gratuito senza determinazione di durata ex art. 1810 c.c., condannasse il figlio, al rilascio dell’immobile nel fissando termine per l’esecuzione.

Secondo il Tribunale la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento; in effetti precisa la Corte, “in materia di comodato, ove il titolo negoziale sia rappresentato, come nella specie, da un comodato precario, quindi senza determinazione di tempo, il comodante viene correttamente ritenuto obbligato a consentire la continuazione del godimento in considerazione del vincolo di destinazione dell’immobile alle esigenze abitative familiari che si è impresso con il contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.”.

“Ciò che rileva, ai fini della qualificazione del contratto e della conseguente disciplina alla quale è soggetto, è la reale destinazione del bene alla effettiva finalità comune, intesa come causa in concreto e funzione economico-individuale del negozio, voluta dalle parti, che era appunto quella di consentire agli sposi e successivamente al nucleo familiare di vivere all’interno dell’immobile per l’esigenza abitativa della famiglia, senza predeterminazione di durata, non disponendo il resistente di alcun immobile per soddisfare tale primaria esigenza”.

“È pertanto evidente , conclude il Tribunale, che il contratto rientri a pieno titolo nella disciplina del c.d. contratto precario, regolato dall’art. 1809, comma 2, c.c. e che, in difetto di urgente ed impreveduto bisogno da parte del comodante, la domanda di questi deve essere respinta”.

Fonte: www.altalex.it


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