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Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi. Applicazione della sanzione prevista dall’articolo 83-bis, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto...

Da Rebecca63

Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi. Applicazione della sanzione prevista dall’articolo 83-bis, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto...L’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni per la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, al comma 14 ha previsto che “Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 13 e 13-bis consegue la sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge”. Il successivo decreto del 16 settembre 2009, emanato ai sensi del comma 15 del citato articolo 83-bis dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia e dello sviluppo economico, all’articolo 1, comma 1, ha individuato quali autorità competenti all’applicazione delle sanzioni previste dalla disposizione in esame:

- l’Agenzia delle entrate, “con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari e fiscali”;

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, “con riferimento alla sanzione dell’esclusione dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi”;

- il Ministero dello sviluppo economico “con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari”.

La disposizione normativa ha introdotto una sanzione che, come precisato dal richiamato decreto del 16 settembre 2009, consegue “alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 83-bis, commi 6, 7, 8 e 9 della legge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201”. L’articolo 2, comma 4-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha soppresso nel comma 14 dell’articolo
83-bis del citato decreto n. 112 del 2008 il riferimento al comma 6, in forza del quale le sanzioni previste dallo stesso comma 14 sarebbero state applicate anche nei casi di mancato rispetto dell’obbligo dell’indicazione del costo del gasolio nella fattura emessa dal vettore. Detta disposizione ha, inoltre, aggiunto al comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto legge, il seguente
periodo: “Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse”. Conseguentemente, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 maggio 2011, ai fini dell’attuazione del comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto legge, e del connesso decreto ministeriale 16 settembre 2009, sono state regolate le modalità di emissione e pubblicazione dei provvedimenti di applicazione della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, prevista dal comma 14 dello stesso articolo 83-bis, stabilendo, in particolare, la pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle entrate di un elenco contenente le informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari di detta sanzione, disciplinata dal citato
articolo 83-bis. Con lo stesso provvedimento del 12 maggio 2011 è stata regolata anche la decorrenza dell’esclusione dai benefici fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate.

Circolare n.31E del 06.07.2011

Teramo, 09 Luglio 2011 Avv. Annamaria Tanzi

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