Per il cardinale Bagnasco è solo un “atto di giustizia” da parte dall’Ue, non un privilegio. La Chiesa cattolica resta favorita dal mancato pagamento dell’Ici nelle attività miste, anche se per l’Ue non c’è “vantaggio selettivo”.
Se ne accorgeranno i cittadini italiani. Tanti atti di questo tipo determinano uno svantaggio selettivo per i cittadini italiani a favore di qualche attività commerciale.
(ASCA) – Roma, 19 dic – La Commissione europea ha giudicato incompatibili con le norme della UE in materia di aiuti di Stato le esenzioni dall’Ici concesse agli enti non commerciali, come la Chiesa cattolica, ma ha autorizzato le esenzioni modificate previste dall’IMU, in quanto si applicano solo agli immobili in cui si svolgono attivita’ non economiche.
Come si legge nel comunicato stampa della Commissione, e’ stato riscontrato che l’IMU e’ conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, in quanto ”limita chiaramente l’esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attivita’ non economiche”.
Inoltre, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attivita’ svolte siano di natura economica. ”Queste salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell’IMU concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato”, prosegue la Commissione, che non ha ingiunto all’Italia di recuperare l’aiuto presso i beneficiari ”poiche’ le autorita’ italiane hanno dimostrato che, nel caso di specie, il recupero sarebbe assolutamente impossibile”.
Piu’ precisamente, le autorita’ italiane hanno dimostrato che e’ oggettivamente impossibile determinare quale porzione dell’immobile di proprieta’ dell’ente non commerciale sia stata utilizzata esclusivamente per attivita’ non commerciali, risultando quindi legittimamente esentata dal versamento dell’imposta, e quale sia stata la porzione utilizzata per attivita’ ritenute ”di natura non esclusivamente commerciale”, la cui esenzione dal versamento dell’ICI avrebbe comportato la presenza di un aiuto di Stato.
La Commissione – conclude la nota – ha inoltre esaminato l’articolo 149, paragrafo 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, che sembrava escludere gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche dall’applicazione delle condizioni che possono comportare la perdita della qualifica di ente non commerciale. Tuttavia, l’indagine della Commissione ha rivelato che i controlli effettuati dalle autorita’ competenti hanno riguardato anche tali enti e che non esiste alcun sistema che preveda una ”qualifica permanente di ente non commerciale”. Poiche’ non conferisce alcun vantaggio selettivo agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche, la misura non costituisce aiuto di Stato.