Una (modesta?) proposta
Creato il 04 maggio 2013 da Unostudioingiallo
@1StudioInGiallo
L'Italia brucia. I libri, i librai, le piccole e grandi librerie sono, a nostro - quello sì, modesto - avviso, le prime "cose da salvare in caso di incendio".Perché con la cultura si mangia. Eccome.CAMERA dei DEPUTATIXVII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGEdi iniziativa dei deputati MARTELLA, BARETTA, MOGNATO, MORETTO, MURER, ZOGGIASostegno e valorizzazione del sistema delle piccole librerie
Onorevoli Colleghi – Il tema della chiusura delle librerie, oggi di attualità un po’ ovunque, è ancora più grave nelle città con un centro storico meta di turisti e visitatori. Nella città storica, infatti, il problema si estende a tutti i negozi "di vicinato" - quelli che, per intendersi, rivolgono la loro offerta ai residenti più che ai turisti - e viene percepito come ulteriore aggravio a una condizione di progressivo depauperamento del tessuto sociale. Ecco allora che le iniziative congiunte degli scrittori, dei librai, delle amministrazioni comunali possono creare i presupposti per un virtuoso passaggio dalla fase della protesta a quella della proposta.Comune a tutte le attività "di vicinato" nei centri storici è il problema dei costi (affitti, personale, contributi, imposte) incomprimibili se non crescenti. La crisi dei consumi colpisce maggiormente il settore-cultura, già per sua natura asfittico in Italia. Le librerie indipendenti, poi, subiscono la concorrenza degli ipermercati, delle catene, dell’e-commerce.Tra gli interventi possibili, un primo passo verso la tutela del settore librario è stato fatto con la "Legge Levi" (n° 128 del 27.07.2011) che ha disciplinato gli sconti sui libri. Fissando un livello massimo al 15% si è messo un freno alla concorrenza sui prezzi, a vantaggio delle librerie indipendenti.Occorre ora ampliare il raggio d’azione della legge Levi con una legge quadro, sul modello di quelle di altri Paesi, volta a tutelare la lettura e le librerie.Il libro non è solo un bene di mercato: come strumento di formazione, come risorsa individuale e collettiva, come forma di circolazione delle conoscenze, anche come svago e divertimento, il libro è un bene comune e come tale va tutelato e sostenuto.L’impatto sociale e culturale della produzione libraria non è lo stesso di qualunque altro settore. Ed è la ragione per cui il settore del libro in altri paesi è sottoposto a regimi fiscali specifici, quando non è espressamente sostenuto con contributi tanto diretti quanto indiretti.La proposta di legge intende convogliare le energie migliori che si stanno spendendo nella costruzione di una proposta, articolata e convincente, da offrire a un Parlamento nuovo nella composizione e - almeno a proclami - negli intenti.A tal fine l’articolo 1 della proposta di legge, che ne enuncia le finalità, propone di incentivare lo sviluppo delle piccole librerie e delle librerie di qualità quale componente del patrimonio culturale italiano e strumento della diffusione delle conoscenze.L’articolo 2 individua nelle piccole librerie e nelle librerie di qualità l’oggetto dell’intervento per una politica di sostegno a favore dei piccoli imprenditori e di coloro che hanno a cuore la tutela del patrimonio librario e che sviluppano iniziative di promozione culturale sul territorio in cooperazione con enti, scuole, e associazioni culturali.L’articolo 3 reca quindi agevolazioni fiscali al proprietario dell’immobile per contratti d’affitto stipulati a favore delle piccole librerie e delle librerie di qualità così come al titolare dell’attività d’impresa che prende l’immobile in locazione.L’articolo 4, al fine di promuovere l’occupazione nel settore delle piccole librerie riconosce alle piccole librerie e alle librerie di qualità uno sgravio contributivo pari al 100 cento della contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi 5 anni di contratto.Vengono poi concessi, ai sensi dell’articolo 5, alcune agevolazioni fiscali, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute per l’acquisto di libri e per la sottoscrizione di abbonamenti a riviste professionali.I successivi articoli regolano le modalità di erogazione delle agevolazioni e la relativa copertura finanziariaProposta di legge
Articolo 1 (Finalità)1. Al fine di promuovere e sviluppare la pratica della lettura, la presente legge si propone di incentivare lo sviluppo delle piccole librerie e delle librerie di qualità quale componente del patrimonio culturale italiano e strumento della diffusione delle conoscenze.Art. 2. (Definizioni)1. Ai fini della presente legge, per “piccola libreria” si intende una impresa commerciale specializzata nella vendita di libri ed eventualmente anche di prodotti multimediali connessi a produzioni editoriali, con un fatturato annuo non superiore a 1 milione di euro, di cui almeno il 50 per cento derivante dalla vendita di prodotti editoriali immessi nel mercato da almeno sei mesi, escluse le pubblicazioni periodiche. 2. La qualifica di “libreria di qualità” è riconosciuta, da un organismo rappresentativo degli attori della filiera del libro, alle librerie che sviluppano iniziative di promozione culturale sul territorio in cooperazione con enti, scuole, e associazioni culturali.Art. 3. (Agevolazioni fiscali per contratti d’affitto)1. Il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle piccole librerie e delle librerie di qualità è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'Imu. 2. All’articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente: “1-septies: Alle piccole librerie e alle librerie di qualità spetta la detrazione di cui al comma 1-bis lettera b) alle condizioni ivi previste.”Art. 4. (Agevolazioni per assunzioni)1. Al fine di promuovere l’occupazione nel settore delle piccole librerie, in via sperimentale e nei limiti delle risorse stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 8, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle piccole librerie e alle librerie di qualità è riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 100 cento della contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi 5 anni di contratto, riferiti alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, intervenute entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il beneficio di cui al comma 1 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. 3. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 4. Per le nuove imprese costituite a decorrere dal mese successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.Art. 5. (Agevolazioni per acquisto di libri e riviste)1. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i-novies) è inserito la lettera seguente: “i-decies) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute per l’acquisto di libri e per la sottoscrizione di abbonamenti a riviste professionali”. 2. Nell'anno scolastico 2013-2014 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando i criteri ISEE.Art. 6. (Modalità per l’erogazione dei benefici)1. I benefici e le agevolazioni di alla presente legge sono regolati dal Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento al Fondo di cui all’articolo 7. Il decreto fissa i criteri per l’accesso e le modalità di erogazione dei benefici e delle agevolazioni previste dalla presente legge, nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di accesso ai suddetti benefici e dei relativi progetti da parte dei soggetti di cui all’articolo 2.Art. 7.(Fondo per il sostegno e la valorizzazione delle piccole librerie e delle librerie di qualità)1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, a decorrere dal 2013 è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo per il sostegno e la valorizzazione delle piccole librerie e delle librerie di qualità, denominato «Fondo piccole librerie e librerie di qualità», con una dotazione di 30 milioni di euro annui.Art. 8. (Copertura finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 515 della legge n. 228 del 2012. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
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