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Una questione spinosa…

Creato il 29 settembre 2012 da Idispacci @IDispacci

Una questione spinosa…Questo articolo nasce dopo una discussione con un amico e vuole essere da guida per tutti quelli che si potranno trovare, ahimè, in situazioni simili.

La situazione è questa: un parente prossimo a render l’anima (che chiameremo A) convive con una persona (che chiameremo B) che cerca e ha il solo interesse di sfilargli i soldi dal conto… come difendersi?Partiamo prima dal caso in cui non c’è testamento. Anzitutto chi agisce sul conto, libretto di deposito, libretto postale, ecc è solo il proprietario e i delegati. Può succedere che:

  • il libretto sia cointestato e i proprietari sono A e B. Si procede secondo successione (la banca non assegna quote);
  • il libretto è di A ma B ha la delega. La delega può essere congiuntiva. In questo caso se B svuota il conto prima della morte (o tutto in una  volta o in importi cospicui con cadenza periodica) gli eredi possono fare opposizione e aprire un contenzioso legale. B infatti ha delega ad agire in nome e per conto di A, questo significa che deve fare il suo interesse (può accedere per pagare bollette, multe, fatture, ecc) e non i propri comodi. Siamo quindi di fronte ad una appropriazione indebita. In caso di operazioni “importanti” la banca, di solito, avverte l’intestatario prima di agire;
  • il libretto è di A, B non ha né delega né con proprietà. A questo punto non accade nulla, non ci sono pericoli;

è bene comunque, avvenuto il decesso, consegnare tempestivamente un documento che certifichi la morte del soggetto alla banca; essa infatti non è tenuta a conoscere lo stato di vita o di morte del soggetto. Una volta fatta questa operazione, la  banca blocca immediatamente i fondi e nessuno può disporne finché non è stata chiusa la successione.

Se esiste un testamento in cui è presente B, si tratterà di stabilire se questo rispetti o meno la quota di legittima. Ricordiamo comunque che non sono capaci di succedere le persone dichiarate indegne ex art. 463 del Codice Civile:

È escluso dalla successione come indegno:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima;
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Alessandro Bacci


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