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Unioni Civili e Coppie di Fatto: il testo del DDL presentato in Senato

Creato il 20 dicembre 2013 da Cristiana

Una piccola guida di orientamento alla lettura:

1) Il DDL prevede la creazione di Due istituti: uno dedicato solo alle persone dello stesso sesso (come accaduto in UK e in Germania) che equipara le unioni civili gay al matrimonio. L’altro “light” dedicato a tuttiu, etero e omo e che tutela chi non vuole contrarre un istituto come il matrimonio.

2) Figli. E’ prevista la stepchiladoption che consente al genitore non biologico di adottare il figlio bilogico del partner sia che esso sia stato concepito prima o dopo l’unione (quindi si tutelano le situazioni pregresse) o se è adottato.

3) Separazione. Nelle unioni civili così descritte è più facile divorziare (anche il matrimonio probabilmente si gioverà prima o poi del divorzio breve). Lo trovo corretto perchè legifererei in questo senso anche per il matrimonio. Fu fatto anche in UK con le Civil Partnership. Ovviamente sono previsti anche i doveri di reciproca assistenza e pagamento degli alimenti al coniuge meno abbiente. Ho segnalato che manca la questione figli in caso di separazione, ma si cita il Libro I, Titolo VI, Capo V del codice civile dove si parla anche di figli in caso di separazione. Sarà comunque opportuno scrivere due righe sul tema in modo esplicito. Ricordo che il testo è ancora emendabile, lo sarà fino all’ultimo.

Mi riservo di tornarci su in un secondo momento: voglio rileggerlo e soprattutto aspettare un parere legale (quei pareri che leggono anche tra le righe e che chi non ha studiato legge può non cogliere).

Credo che questo DDL, diverso e cresciuto in queste ore rispetto al testo di lunedì (se non ci sono cambiamenti e se non mi sto perdendo qualche cosa, in quel caso segnalatemelo), porterebbe l’Italia al pari dei Paesi Europei, nel senso che con questo DDL comincia (ripeto COMINCIA) quel percorso di eguaglianza che in altri Paesi (Francia coi Pacs e UK con le Civil Partneship) ha poi condotto e sta conducendo (vedi alla vice Germania) al raggiungimento del matrimonio egualitario (per esempio in Danimarca i matrimoni sono arrivati dopo 23 anni di esistenza delle unioni civili).

Attenti, non sto dicendo che è bellissimo, che mi accontento e che va bene. Sto dicendo che rispetto allo zero assoluto di ora andiamo a tutelare “sostanzialmente” le nostre famiglie e i nostri figli.

Io sono sicura che successivamente copriremo tutti insieme l’ultimo miglio della piena eguaglianza anche formale cosa forse possibile già nella prossima legislatura. Non credo che, malgrado questo parlamento sia il più gay friendly della storia repubblicana, ci sia la maggioranza per portarsi a casa il risultato subito e non credo come dicono alcuni che se non passa il matrimonio egualitario subito non lo avremo mai. Non è così e ne sono convinta, la storia degli altri Paesi ce lo insegna. Che cosa ne pensate?

Ecco il testo, minsembra giusto confrontarsi con esso e non sui commenti ad esso. Buona lettura.

ONOREVOLI SENATORI

Negli ultimi anni sono state introdotte nella maggior parte dei paesi europei, modifiche legislative volte al riconoscimento giuridico delle coppie gay e delle coppie conviventi, in conseguenza di una evoluzione del diritto di famiglia.

Già nel 2000 il Parlamento Europeo (con la risoluzione del 16 marzo) ha chiesto agli Stati di ‘garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate ed alle coppie dello stesso sesso, parità di dignità rispetto alle coppie ed alle famiglie tradizionali’ soprattutto in campo fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali.

Inoltre la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (carta di Nizza)tutela i rapporti familiari a prescindere dal fatto che trovino il loro fondamento nell’atto contrattuale del matrimonio o siano diversamente costituite.

A distanza di ben 13 anni, l’Italia è rimasta tra i pochissimi Stati europei, malgrado le numerose proposte di legge, a non prevedere alcuna tutela delle convivenze, in modo particolare delle coppie gay, e non sono state adottate misure effettive per garantire la parità dei diritti auspicata dal Parlamento Europeo e contemplata dagli Stati membri.

Il presente disegno di legge propone l’istituzione di un Registro delle Unioni Civili per le coppie dello stesso sesso, equiparando i diritti economici, ivi compresa la reversibilità delle pensioni.

E’ previsto anche l’istituto della ‘stepchild adoption’, mutuato dalla Civil partnership inglese, che consente l’adozione del “figlio minore anche adottivo dell’altra parte dell’unione”.

Il ddl propone altresì l’istituzione di un Patto di Convivenza che consente la condivisione di alcuni diritti di civiltà, quali l’assistenza sanitaria e penitenziaria, nonché la possibilità di subentrare nei contratti di locazione.

Secondo i proponenti, tale disegno di legge rappresenta lo strumento giusto per superare l’impasse che si è creato in Italia su questo argomento, consentendo una rapida approvazione, che segni comunque il primo passo su una materia che è per definizione, in costante evoluzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel libro I del codice civile dopo il Titolo VI è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis

DELLE UNIONI CIVILI

Art. 230-ter.

(Registro Nazionale delle Unioni Civili)

Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il Registro Nazionale delle Unioni Civili. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre una unione civile, a pena la nullità dell’atto, chi è vincolato da un precedente matrimonio o da una precedente unione civile.

Sono cause impeditive alla iscrizione al Registro Nazionale delle Unioni Civili:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l’ipotesi in cui i coniugi siano separati o di un unione civile in atto;

b) la minore età di una o di entrambe le parti della coppia di fatto, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell’articolo 84 del codice civile;

c) l’interdizione di una o di entrambe le parti della coppia di fatto, per infermità di mente. Se l’istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di coppia di fatto non può avere luogo finché la sentenza sull’istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un unione civile lo zio e il nipote e la zia e la nipote;

e) l’ipotesi di delitto di cui all’articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti della coppia di fatto ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di coppia di fatto è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della Unione civile.

L’unione civile è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell’unione civile. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell’unione civile, l’indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell’unione civile, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché i figli di ciascuna delle parti dell’unione civile.

Al momento della registrazione le parti possono stabilire un cognome dell’unione civile, scegliendolo tra i loro cognomi, oppure ciascuna delle parti può dichiarare di volere fare precedere o seguire al proprio cognome quello dell’altra; nell’ipotesi in cui il cognome di una parte comprenda più cognomi, soltanto uno di essi può essere utilizzato quale cognome del unione civile. Il cognome è conservato anche dopo la morte dell’altra parte, fino a nuove nozze o alla costituzione di una nuova unione civile. La dichiarazione sul cognome può essere revocata innanzi all’ufficiale di stato civile.

Art. 230-quater.

(Regime patrimoniale)

Le parti dell’unione civile hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale ed alla collaborazione per la vita in comune; gli stessi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, a contribuire alla vita in comune.

Con l’iscrizione nel Registro di cui all’art. 230-ter le parti dell’unione civile devono scegliere all’atto della registrazione il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso dell’unione civile con atto stipulato nella medesima forma.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare all’atto della registrazione di cui al primo comma, si presume scelto il regime di comunione legale.

All’unione civile si applicano le disposizioni di cui al Libro I, Titolo VI, Capo VI del codice civile.

Art. 230-quinquies.

(Disciplina previdenziale e assistenza sanitaria e penitenziaria)

La disciplina previdenziale e pensionistica, ivi compresa la pensione di reversibilità, che deriva dall’appartenenza ad un determinato nucleo familiare, è estesa di diritto alle parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Alle parti contraenti l’unione civile tra persone dello stesso sesso sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all’assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 230-sexies.

(Diritti successori)

Nella successione legittima, disciplinata dal libro II, titolo II, capo II, del codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi alla parte legata al defunto da un’unione civile.

In caso di morte di una delle parti il superstite è esentato dal pagamento della tassa di successione e può succedere al defunto nel contratto di affitto della comune abitazione.

Art. 230-septies

(Della filiazione delle parti che hanno contratto un unione civile).

In caso di unione civile la parte contraente è considerata genitore del figlio dell’altra parte fin dal momento del concepimento in costanza di unione civile, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita.

La parte dell’unione civile può adottare il figlio minore anche adottivo dell’altra parte dell’unione. A tali casi si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, della legge 4 maggio 1983, n. 184 relative all’adozione da parte del coniuge dei minori figli anche adottivi dell’altro coniuge.

Art. 230-octies

(Scioglimento dell’unione civile)

L’unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.

L’ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. Alla parte dell’unione che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell’obbligato, al numero di anni della convivenza ed alle capacità lavorative di entrambi le parti. Tale obbligo cessa qualora l’avente diritto contragga una nuova unione o matrimonio.

All’unione civile si applicano ove compatibili le disposizioni di cui al Libro I, Titolo VI, Capo V del codice civile.

Art. 230-novies.

La disciplina della unione civile regolato dalle leggi italiane si applica alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero un matrimonio, una unione civile o altro istituto analogo.

Titolo VI-ter

DEL PATTO DI CONVIVENZA

Art. 230-decies.

(Istituzione del Registro dei Patti di convivenza)

Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate «parti del patto di convivenza», possono iscriversi al Registro dei Patti di convivenza per organizzare la loro vita in comune.

Presso l’Ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il Registro dei Patti di convivenza. Il sindaco, un suo delegato o l’Ufficiale dello stato civile provvedono alla iscrizione dei Patti di convivenza nel Registro e alle relative eventuali annotazioni. La registrazione del patto di convivenza è effettuata, su istanza delle parti, e in presenza di due testimoni maggiorenni.

Le parti del patto di convivenza hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale ed alla collaborazione per la vita in comune; gli stessi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, a contribuire alla vita in comune.

Sono cause impeditive alla iscrizione al Registro dei Patti di convivenza:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l’ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un’altro patto di convivenza;

c) la minore età di una o di entrambe le parti del patto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell’articolo 84 del codice civile;

d) l’interdizione di una o di entrambe le parti del patto di convivenza, per infermità di mente. Se l’istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del patto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull’istanza non sia passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 87 del codice civile. Si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 87 del codice civile, nel caso in cui le parti del patto di convivenza siano di sesso diverso;

f) l’ipotesi di delitto di cui all’articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti del patto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di parti di patto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione dello stato di parti del patto di convivenza.

Art. 230-undecies.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria).

Alle parti del patto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all’assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 230-duodecies

(Successione nel contratto di locazione).

In caso di morte di una delle parti del patto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l’altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 230-terdecies. (Scioglimento parti del patto di convivenza).

Lo stato di parti del patto di convivenza può cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all’ufficiale di stato civile.

Il patto di convivenza può altresì cessare nel caso di richiesta di cessazione presentata solo da una delle parti e resa nota per iscritto all’altra parte. In tale ipotesi tutti gli effetti del patto di convivenza sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di cessazione. Nel corso di tale anno la richiesta di cessazione può essere ritirata e il patto di convivenza è ripristinato automaticamente.

Art. 230-quaterdecies.

(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali delle parti dell’unione civile e delle parti del patto di convivenza)

Lo stato di parte dell’unione civile o di un patto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti all’unione civile o ad un patto di convivenza.

I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti dell’unione civile o di un patto di convivenza.


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